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Bonus facciate: le spese 2021 rilevano se i lavori sono almeno cominciati

20 Dicembre 2021 |
La DRE Campania, con pronta rettifica rispetto ad altro recente chiarimento, conferma la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese complessivamente sostenute (criterio di cassa) nel 2021 in relazione a interventi anche solo avviati e non ultimati al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal completamento (o avanzamento) degli interventi medesimi.

La DRE Campania con la Risp. 16 dicembre 2021 n. 914-1549, rettifica quanto affermato solo pochi giorni fa (DRE Campania Risp. 7 dicembre 2021 n. 914-1430) in materia di “bonus facciate” e più in generale di “bonus casa” non rientranti nel “Superbonus 110%”. Viene di fatti confermata la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese complessivamente sostenute (criterio di cassa) nel 2021 in relazione a interventi anche solo avviati e non ultimati al 31 dicembre 2021, indipendentemente quindi dal completamento (o avanzamento) degli interventi medesimi.

Per ottenere lo sconto o la cessione sarà necessario procedere alla trasmissione della comunicazione telematica dell'opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo del 2022, invio subordinato all'ottenimento dell'asseverazione di congruità della spesa e del visto di conformità qualora, alla data dell'11 novembre 2021, non fossero già congiuntamente realizzate le seguenti condizioni:

  • ricezione della fattura;
  • effettuazione del pagamento con bonifico speciale;
  • sottoscrizione dell'accordo di cessione o sconto.

Come noto il c.d. “bonus facciate” è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 (art. 1 L. 160/2019) allo scopo di incentivare gli interventi di recupero o di restauro delle facciate degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il beneficio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021, spetta in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, e si sostanzia in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% di dette spese.

Requisiti soggettivi

I soggetti potenzialmente interessati all'agevolazione sono:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Ai fini dell'ottenimento della detrazione, ai beneficiari è richiesto il possesso o la detenzione dell'immobile oggetto d'intervento in base ad un titolo idoneo. Il momento rilevante ai fini della maturazione del requisito è il momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente.

Possono quindi beneficiare della detrazione: il proprietario, il nudo proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Costituisce titolo idoneo altresì il contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, congiuntamente al consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, così come il contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato per il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso.

Sono infine ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'art. 5 c. 5 TUIR nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Requisiti Oggettivi

Le spese che possono essere oggetto di bonus sono quelle relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non rientrano viceversa i lavori effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:

  • Zona A - parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

In merito alla tipologia agli interventi ammessi al beneficio, gli stessi devono essere:

- effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile;

- finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono pertanto ammessi (a titolo meramente esemplificativo) interventi di pulitura e/o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi, nonché interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Sono generalmente escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica) nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non detratta).

Calcolo del beneficio

La detrazione spetta nella misura del 90% calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico (non sono previsti massimali come per gli altri “bonus casa”).

Per il periodo di imposta 2022 è previsto un ridimensionamento del beneficio spettante che dovrebbe essere ridotto al 60%.

Modalità di fruizione

Come noto il beneficio consiste in una detrazione dall'imposta lorda, sia ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Le regole per individuare il corretto periodo di imputazione delle spese e quindi di maturazione del diritto alla fruizione del bonus sono le seguenti:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di “competenza contabile”, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
  • per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino (sia esso privato o esercente attività di impresa).

Anche per il bonus oggetto di commento è data facoltà al contribuente di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari a tali detrazioni (art. 121 DL 34/2020).

Per ottenere lo sconto o la cessione è necessario procedere alla trasmissione della comunicazione telematica dell'opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo del 2022, invio subordinato all'ottenimento dell'asseverazione di congruità della spesa e del visto di conformità qualora, alla data dell'11 novembre 2021, non fossero già congiuntamente realizzate le seguenti condizioni (DL 157/2021):

  • ricezione della fattura;
  • effettuazione del pagamento con bonifico speciale;
  • sottoscrizione dell'accordo di cessione o sconto.

Novità e recenti chiarimenti in merito alla facoltà di cessione e sconto

La previsione della riduzione del beneficio spettante nel 2022 ha indotto i contribuenti a valutare comportamenti idonei a ottimizzare il bonus quali ad esempio il pagamento anticipato di opere parzialmente realizzate o addirittura solo in previsione.

Nel merito, con perfetto tempismo, con la risposta ad interrogazione n. 5-06751 fornita in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario al Mef ha chiarito che il pagamento anticipato della fattura relativa agli interventi rientranti nel c.d. Bonus Facciate, consente la fruizione piena del bonus, con possibile opzione per la cessione e/o sconto in fattura.

È quindi possibile, pur non avendo terminato i lavori entro il 2021, pagare in anticipo (nel caso di sconto la sola quota del 10% del totale fatturato) entro il 31/12/2021 anche se i lavori continueranno nel 2022.

Questo in quanto le disposizioni non stabiliscono il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima. Resta intesa l'obbligatorietà dell'effettiva realizzazione dei lavori posto che, in caso contrario, viene meno il diritto all'agevolazione fiscale con recupero del beneficio indebitamente fruito.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma - quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici - determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'art. 9 c. 1 D.Lgs. 472/97, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Successivamente con la Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E l'Agenzia ha altresì chiarito che ulteriore condizione necessaria per la fruizione anticipata del bonus è che alla data del 31 dicembre 2021 i lavori relativi siamo almeno incominciati (come già precisato la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Sarà quindi opportuno per i soggetti interessati predisporre idonea documentazione (si pensi ad esempio a DDT di consegna della merce in cantiere, comunicazioni preventive agli enti preposti, ecc…) al fine di dimostrare l'inizio lavori, soprattutto nell'ipotesi di mancanza di titoli abilitativi.

Alle medesime conclusioni giunge la DRE Campania che con la risposta del 16 dicembre 2021 - n. 914-1549/2021 - supera un'erronea recentissima interpretazione in precedenza fornita (risposta n. 914-1430/2021 del 7 dicembre 2021) e ribadisce che il bonus spetta in ragione dei corrispettivi complessivamente corrisposti nel 2021 (indipendentemente dal completamento o avanzamento delle opere) in relazione ad interventi anche solo avviati e non anche ultimati al 31 dicembre 2021, sempre che a quest'ultima data i lavori risultino almeno iniziati. Nel caso di sconto in fattura per il contribuente è sufficiente l'aver corrisposto al prestatore la quota di corrispettivo non oggetto di sconto.

Quindi previo ottenimento dell'asseverazione di congruità della spesa e del visto di conformità, sarà possibile procedere alla comunicazione telematica dell'opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo del 2022.

Solo per completezza si precisa che la ribadita prevalenza del principio di cassa pura (con verifica di inizio lavori) potrebbe trovare un limite per i soggetti esercenti attività di impresa che da sempre sono tenuti a determinare il beneficio spettante in base al criterio della “competenza contabile” (si veda il paragrafo che precede).