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Aiuti riconosciuti dal Temporary Framework e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

21 Gennaio 2022 |
Il nuovo decreto definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per gli aiuti di Stato, in attuazione delle disposizioni del decreto Sostegni, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19 (DM 11 dicembre 2021: GU 20 gennaio 2022 n. 15).

Premessa

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il DM 11 dicembre 2021 contenente le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per gli aiuti di Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 c. da 13 a 17 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021 (decreto Sostegni) al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19.

Decreto Sostegni e Temporary Framework

Le richiamate disposizioni del DL 41/2021 conv. in L. 69/2021 consentono di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, sulla base delle plurime modifiche apportate alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19,” ai soggetti beneficiari delle seguenti misure di sostegno:

a) artt. 24, 25, 120, 129-bis e 177 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020;

b) art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020;

c) art. 78 c. 1 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020;

d) art. 78 c. 3 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) artt. 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020;

f) art. 2 DL 172/2020 conv. in L. 6/2021;

g) art. 1 c. 599 e 602 L. 178/2020;

h) artt. 1 c. da 1 a 9 e art. 6 c. 5 e 6 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021;

i) artt. 1-ter, 5 e 6-sexies DL 41/2021 conv. in L. 69/2021;

j) artt. 1 e 4 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021.

I massimali a cui fa riferimento il decreto sono quelli previsti fino al 31 dicembre 2021, come risultanti dall'aggiornamento del Quadro temporaneo del 28 gennaio 2021, sulla base della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C (2021) 7521 final che considera le misure notificate relative all'aiuto SA.62668. Si rammenta che i massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sono:

1) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021:

  • € 800.000 per impresa unica
  • € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  • € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

2) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021:

  • € 1.800.000 per impresa unica
  • € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  • € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

In presenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli aiuti richiamati possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.12, pari a:

  • € 3.000.000 per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
  • € 10.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

Data di concessione dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 2 c.3 del DM in commento, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final. In tale decisione la data di concessione è definita come di seguito:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l'annullamento delle rate IMU).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 3 del DM prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati presentino all'Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (termini, modalità e contenuto da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4).

Ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell'autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, oppure un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell'aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione. Per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione mentre per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. L'art. 4, infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute (commi 1 e 4).