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Principali novità del Mod. Redditi SC: superbonus 110%, super ACE e maggiorazione patent box

04 Febbraio 2022 |
Lorenzo Meroni

Disponibili dal 31 gennaio 2021 i nuovi modelli “REDDITI 2022” per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021. I nuovi modelli, diffusi dall’AE, presentano numerose novità, tra le più importanti: il Superbonus 110%, la nuova disciplina ACE e la maggiorazione del Patent Box.

Dal 31 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i nuovi modelli “REDDITI 2022” per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, nelle tre versioni:

  • REDDITI SC, per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
  • REDDITI ENC, per gli enti non commerciali ed equiparati;
  • REDDITI SP, per le società di persone ed equiparate.

In particolare, il modello “REDDITI SC” deve essere compilato e presentato dai soggetti IRES:

  • società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Le principali novità per le dichiarazioni dei soggetti IRES riguardano il Superbonus 110%, la maggiorazione del “Patent Box” e la nuova disciplina ACE.

 

Superbonus 110% e altri bonus edilizi

I numerosi aggiornamenti nella normativa relativa al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi intervenuti nel corso dell’ultimo anno hanno reso necessario un aggiornamento del modello dichiarativo. In particolare, è stato aggiunto nel frontespizio (sezione “Firma della Dichiarazione”) una casella da barrare in caso di apposizione del visto di conformità per interventi rientranti nel Superbonus 110%.

Inoltre, in relazione alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, tra cui la proroga della scadenza del Superbonus 110%, la diminuzione della percentuale di detrazione del Bonus Facciate, il rafforzamento dei controlli preventivi da parte dell’Agenzie delle Entrate e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le spese classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo

complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni   dell'edificio, nel quadro RS, sono stati aggiornati i seguenti prospetti:

  • “Spese di riqualificazione energetica”;
  • “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”;
  • “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”;
  • “Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”

Infine, è stato aggiunto il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”, che in base alla Legge di bilancio 2022, danno diritto ad una misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

 

La disciplina ACE            

Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE e per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”. In particolare, la nuova ACE si determina applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, per un importo massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo di patrimonio netto risultante in bilancio.

La c.d. “Super ACE”, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, può essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile dal giorno successivo all’“incremento” e successivamente può essere:

  • utilizzato in compensazione;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

A tal proposito, si rammenta che al fine della fruizione dell’agevolazione è necessario inviare una apposita comunicazione di “prenotazione” all’Agenzia delle Entrate entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, o entro il 30 novembre 2022 per gli incrementi di patrimonio effettuati nel 2021.

La nuova agevolazione “Super ACE”, introdotta dal Decreto Sostegni-bis, non sostituisce l’ACE ordinaria, ossia l’eventuale eccedenza della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 potrà essere assoggettato all’aliquota dell’1,3%.

 

Maggiorazione del Patent Box

Con la Legge di bilancio 2022 sale al 110% la maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento di attività d’impresa, tra cui:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

A tal fine è stata prevista specifica indicazione nel quadro RF tra le “Altre variazione in diminuzione”.

Inoltre, in caso di applicazione della nuova disciplina del Patent Box, si dovranno compilare;

  • il Quadro OP, sezione IV, ai fini dell’esercizio dell’opzione;
  • il Quadro RS ai fini del monitoraggio dei dati relativi ai beni oggetto di maggiorazione.

 

Deduzione maggior valore attività immateriali

Una nuova sezione del quadro RQ (Sezione XXIV) è stata prevista per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali.

In particolare, il valore maggiorato delle attività immateriali, quali marchi e avviamento, ottenuto mediante rivalutazione, introdotta dal Decreto Agosto, deve essere dedotto ai fini di imposte sui redditi e IRAP, a seguito della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2022, in misura non superiore a un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta, in 50 anni invece dei 18 previsti dalla normativa precedente.

A fronte del cambiamento di normativa, in alternativa alla deduzione in “cinquantesimi”, i soggetti interessati possono optare per:

  • la revoca della disciplina fiscale e il recupero delle imposte versate in sede di rivalutazione
  • la deduzione in diciottesimi a seguito del versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva supplementare, calcolata al netto di quella versata in sede di rivalutazione, è pari a:

  • 9% (12%-3%) in caso di rivalutazioni fino a 5 milioni;
  • 11% (14%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 13% (16%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 10 milioni.

Il versamento deve essere effettuato in massimo due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza al 30 giugno 2022 e la seconda al 30 giugno 2023.

 

Bonus Investimenti

Nel quadro RU, oltre agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, dovranno essere indicati distintamente anche gli investimenti che si effettueranno entro il 30 giugno 2022, per i quali entro il 31/12/2021 risulti accettato l’ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20%.

 

Termini e modalità di presentazione

Il termine per la presentazione del modello REDDITI SC scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il 30 novembre 2022.

Si considerano comunque valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine (fatta salva l’applicazione di sanzioni), al contrario quelle presentate oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta.

La dichiarazione può essere trasmessa:

  • telematicamente dal dichiarante;
  • telematicamente da un intermediario abilitato;
  • consegnando una copia cartacea presso qualsiasi ufficio postale.

 

Versamenti e acconti

Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Nel caso in cui la società sia soggetta a liquidazione, trasformazione, fusione o scissione, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40%.

L’acconto IRES, fissato nella misura del 100%, è dovuto:

  • al 40% nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione, 30 giugno, o 30 luglio maggiorato dello 0,40% (o entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%);
  • il residuo entro il 30 novembre (o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione).

È sempre prevista la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto; tuttavia, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dell’anno stesso di presentazione della dichiarazione. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Rata

Versamento

Interessi

30 giugno

0,00%

18 luglio

0,18%

22 agosto

0,51%

16 settembre

0,84%

17 ottobre

1,17%

16 novembre

1,50%