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Artigiani e commercianti: l’INPS illustra i contributi dovuti per il 2022

09 Febbraio 2022 |
L'INPS comunica i dati aggiornati utili al calcolo della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti per l'anno 2022, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT (Circ. INPS 8 febbraio 2022 n. 22).

Con la Circolare 8 febbraio 2022 n. 22, l'INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2022 per artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT. In particolare, ai sensi dell'art. 1, c. 380, L. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 207/96, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1, L. 488/99, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La contribuzione minimale sul reddito

L'INPS afferma che l'ISTAT ha comunicato, nella misura dello + 1,9 %, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.

Di conseguenza, per l'anno 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.

Le aliquote per il 2022 sono pari:

Posizioni contributive

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

24,00%

24,48%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni

22,80%

23,28%

La circolare ricorda che la riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Posizioni contributive

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Posizioni contributive

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità)

€ 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità)

€ 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)

Contribuzione IVS il minimale: aumento della percentuale

Il contributo per l'anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 48.279,00.

Per i redditi superiori a € € 48.279,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale; nella tabella sottostante si riportano le aliquote applicabili.

Posizioni contributive

Scaglione

Commercianti

Artigiani

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a € 48.279,00

24,00%

24,48%

da € 48.279,00

25,00%

25,48%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni

fino a € 48.279,00

22,80%

23,28%

da € 48.279,00

23,80%

24,28%

Massimale imponibile annuo

La circolare INPS evidenzia che in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00 , viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2022, di conseguenza, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).

Nella tabella si evidenziano gli importi massimi previdenziali che devono essere corrisposti nel corso del 2022.

Posizioni contributive

Artigiani

Commercianti

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 19.633,46

(48.279,00*24%+32.186,00*25%)

€ 20.019,70

(48.279,00*24,48%+32.186,00*25,48)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 18.667,88

(48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)

€ 19.054,11

(48.279,00*23,28%+32.186,00*24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1996 o successiva

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 25.770,71

(48.279,00*24%+56.735,00*25%)

€ 26.274,78

(48.279,00*24,48%+56.735,00*25,48%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 24.510,54

(48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)

€ 25.014,61

(48.279,00*23,28%+56.735,00*24,28%)

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2022;
  • 22 agosto 2022;
  • 16 novembre 2022;
  • 16 febbraio 2023.