Omesso versamento delle ritenute previdenziali: indicazioni sulle sanzioni amministrative28 Febbraio 2022
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La parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali L'omissione contributiva è il mancato versamento dei contributi, il cui ammontare sia comunque rilevabile dalle denunce regolarmente effettuate dal datore di lavoro attraverso il modello messo a disposizione dall'INPS, attualmente denominato UniEmens. Nei casi di omissione contributiva sono previste 3 tipologie di sanzioni: la sanzione civile, la sanzione amministrativa e, nelle ipotesi più gravi, la sanzione penale. In base all'art. 116 L. 388/2000, nel caso di omesso o ritardato versamento dei contributi dovuti, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, che non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. In questo modo, il deterrente per il datore di lavoro è l'aggravio economico, perché all'importo dei contributi dovrà aggiungere la maggiorazione prevista dalla legge. Se il datore di lavoro omette di versare le c.d. quote a carico dei lavoratori – cioè, quella parte di contributi, corrispondente al 9,19% della retribuzione lorda, che il datore di lavoro deve corrispondere all'INPS per conto del dipendente – fino all'importo di € 10.000 annui è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000. La sanzione amministrativa si aggiunge a quella civile, perché si tratta di una condotta più pericolosa e allarmante. In tale comportamento datoriale si ravvisa, infatti, un'appropriazione indebita, perché il datore di lavoro, per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropria del denaro del lavoratore senza versarlo all'ente previdenziale, in violazione di quanto previsto dalla legge. Fino al mese di gennaio 2016 per tale condotta era prevista una sanzione penale, ma il D.Lgs. 8/2016, ha introdotto una parziale depenalizzazione di questo reato: se l'omissione delle ritenute previdenziali è inferiore alla soglia di € 10.000 annui, si applica soltanto la sanzione amministrativa. Se, invece, l'omissione è tale da superare € 10,000 annui si applica la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a € 1.032. Per completezza, è opportuno precisare che se il datore di lavoro versa le somme dovute entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione non è assoggettabile né alla sanzione amministrativa né a quella penale.
Le indicazioni INPS L'INPS, a pochi mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, aveva provveduto ad illustrare le indicazioni operative con la Circ. 5 luglio 2016 n. 121. Ora, con la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32, torna sul tema per dettare specifiche disposizioni sull'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione relative alla sanzione amministrativa per omissione delle ritenute previdenziali fino a € 10.000. In particolare, l'INPS ricorda che entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 18 L. 689/81). Qualora si verifichi l'insussistenza dell'illecito amministrativo o la presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Al riguardo, la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32 elenca le principali circostanze che danno luogo all'archiviazione: dall'insussistenza del fatto o della violazione legislativa alla mancanza di responsabilità di uno o più soggetti; dall'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini di legge al decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Qualora, invece, si ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione determina la somma dovuta e le spese del procedimento e viene notificata all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente secondo quanto previsto dall'art. 14 L. 689/81. In riferimento alla somma dovuta, la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32 precisa che “essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a € 16.666, la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di € 17.000 fino a un massimo di € 50.000. Ai fini della determinazione della graduazione, l'Istituto terrà conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione”. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione oppure può essere presentata all'ufficio INPS territorialmente competente – sempre entro il termine di 30 giorni – la richiesta di rateizzazione. Le rate mensili possono variare da 3 a 30 a seconda dell'importo totale della sanzione e delle condizioni economiche del richiedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'art. 22 e ss. L. 689/81. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 L. 689/81, in combinato disposto con l'art. 30 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010: “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. |