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Tutela INAIL anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo: ecco come assicurarsi

02 Marzo 2022 |
Giulio D'Imperio
Dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo, devono essere coperti da assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali. L'Istituto ha fornito le istruzioni operative per procedere con l'assicurazione, oltre alle voci tariffarie da applicare (Circ. INAIL 24 febbraio 2022 n. 11).

I lavoratori interessati

I lavoratori autonomi dello spettacolo da assicurare all'INAIL dal 1° gennaio 2022 sono riportati nei gruppi A e B del DI 15 marzo 2005. L'obbligo assicurativo si estende a tutte le attività, regolarmente retribuite, svolte da questi lavoratori relative all'insegnamento, alla formazione svolta in enti accreditati presso Pubbliche Amministrazioni o da queste organizzate per le attività di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o dal settore audiovisivo, oltre ad eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati il cui scopo istituzionale o sociale non è l'organizzazione o la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L'obbligo assicurativo è inoltre obbligatorio nei casi di spettacoli o manifestazioni di intrattenimento od in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche svolte dai seguenti soggetti:

  • persone di età fino a 18 anni;
  • studenti di età fino a 25 anni;
  • titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
  • coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono tenuti al pagamento dei contributi, ai fini della previdenza obbligatoria, differente da quella dei lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

Un capitolo a parte riguarda i lavoratori sportivi. Attualmente e fino al 31 dicembre 2022 la tutela INAIL riguarda solo per gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici di società sportive professionistiche che, attualmente, svolgono attività nell'ambito delle Federazione Ciclistica Italiana, della Federazione Italiana Golf, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Federazione Italiana Pallacanestro. Invece a partire dal 1° gennaio 2023 la tutela INAIL sarà estesa per tutti i lavoratori subordinati sportivi, sia professionisti che dilettanti, così come stabilito dall'art. 34 D.Lgs. 36/2021.

La denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio deve essere sempre presentata all'INAIL dal soggetto che è tenuto al pagamento del premio assicurativo, L'infortunio oltre che potersi verificare durante la prestazione lavorativa può verificarsi “in itinere”., ovvero:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno da casa al luogo di lavoro e viceversa;
  • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro;
  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui abitualmente il lavoratore consuma i pasti, purché in azienda non sia previsto un servizio mensa aziendale.

Interessante è il caso dei lavoratori autonomi dello spettacolo che, generalmente, lavorano per diversi committenti contemporaneamente. Dato che tali lavoratori spesso alloggiano in alberghi od altri luoghi disponibili, in quanto la loro prestazione si svolge in trasferta, l'INAIL ha chiarito che la copertura assicurativa vige anche in questi casi. Qualora l'incidente dovesse verificarsi durante il percorso che collega due differenti luoghi di lavoro, la denuncia di infortunio spetta presentarla al committente presso cui il lavoratore si stava recando.

Le voci tariffarie e la retribuzione imponibile

Le voci tariffarie riferite alle prestazioni artistiche riferite alla produzione id spettacoli, in linea generale, sono le seguenti:

Voce tariffaria

Tasso medio

Declaratoria

0511

15,80 per mille

Cinematografia, produzione di film, cortometraggi, inserti pubblicitari anche ad uso di televisione, attività nei teatri di prosa, noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo

0512

8,31 per mille

Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video.

0530

9,92 per mille

Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg.0510, per la gestione delle stazioni di trasmissione v.grande gruppo 4

0541

26,41 per mille

Spettacoli pubblici, ad esempio sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo

La retribuzione imponibile da utilizzare per calcolare il premio assicurativo è data dall'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel pieno rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale che per il 2022 è pari ad € 49,91.