Il saldo IVA per il 202111 Marzo 2022
|
Il saldo IVA inerente all'intero periodo d'imposta si determina tramite la liquidazione annuale che riassume le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche considerati, tra l'altro, i pagamenti, le compensazioni dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali richiesti. Ai sensi dell'art. 6 DPR 542/99, l'IVA dovuta secondo la dichiarazione annuale deve essere pagata entro il 16 marzo di ciascun anno. Pertanto, il saldo IVA inerente al 2021 deve essere pagato entro il 16 marzo 2022. È però possibile posticipare il versamento del saldo IVA entro la scadenza fissata per il pagamento delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), aumentando l'importo da pagare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo. Il pagamento del saldo IVA si può ulteriormente differire al trentesimo giorno successivo al termine di versamento delle imposte sui redditi. In quel caso, per il pagamento va considerata un'altra maggiorazione dello 0,4% da applicare sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni), già aumentata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il saldo IVA per il 2021 può essere, pertanto, pagato entro:
Modalità di versamento Il saldo IVA che risulta dalla dichiarazione annuale può essere pagato:
Il pagamento deve essere eseguito, con il modello F24, specificando:
Versamento in un'unica soluzione In caso di versamento in un'unica soluzione, il modello F24 va preparato specificando:
Versamento rateale Per quanto stabilito dall'art. 20 D.lgs. 241/97, si può rateizzare il pagamento dell'IVA in una quantità di rate che va da un minimo di 2 a un massimo di 9. Il numero delle rate è scelto dal contribuente, tenendo conto, però, che il pagamento a rate si deve concludere a novembre. Il versamento deve essere eseguito con rate mensili di pari ammontare, inclusi gli interessi mensili (0,33%) a iniziare dalla seconda rata. Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro la scadenza prevista per il versamento del saldo in un'unica soluzione (16.3.2022, oppure 30.6.2022 o 22.8.2022 in caso di versamenti differiti). Il pagamento delle altre rate deve essere eseguito entro il 16 di ogni mese successivo (salvo differimenti laddove la scadenza coincida con un sabato, un giorno festivo o il periodo feriale). Ai sensi dell'art. 5 c. 1 DM 21 maggio 2009, gli interessi da rateizzazione ex art. 20 D.Lgs. 241/97 sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile). Il relativo importo è calcolato in modo forfetario, considerando la quantità di giorni che passano fra la scadenza della prima rata e quelle successive, indipendentemente:
Ai fini del calcolo, i mesi si considerano tutti di 30 giorni. Pertanto, in caso di rateizzazione a partire dal 16 marzo 2022, gli interessi saranno dovuti nella misura dello 0,33% in occasione del versamento della seconda rata, nella misura dello 0,66% in occasione della terza rata, ecc. Se il pagamento della prima rata viene eseguito entro i termini differiti del 30.6.2022 o del 22.8.2022, le maggiorazioni degli interessi saranno calcolate sull'importo a saldo già maggiorato, rispettivamente dell'1,6% e del 2,0064%. Novità 2022 Enti sportivi Ai sensi della L. 234/2021, sono sospese le scadenze dei pagamenti IVA nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali con sede legale o operativa o domicilio fiscale sul territorio italiano e operano nel campo di competizioni sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020. I pagamenti sospesi sopra citati devono essere eseguiti, senza applicare interessi e sanzioni:
Allevatori Con l'art. 3 c. 6-quater del DL 228/2021 (conv. L. 15/2022), vi è stata una proroga al 31 luglio 2022 alle scadenze dei pagamenti IVA, con termine fra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per gli operatori che svolgono attività di allevamento suinicolo o avicolo nelle zone sopposte a restrizioni sanitarie per le emergenze della peste suina africana e dell'influenza aviaria. I pagamenti sospesi devono essere eseguiti:
Pertanto, le misure sopra riportate riguardano anche il pagamento del saldo IVA inerente al 2021, in scadenza il 16.3.2022. |