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Il saldo IVA per il 2021

11 Marzo 2022 |
Il saldo IVA, inerente all'intero periodo d'imposta, si determina tramite la liquidazione annuale che riassume le operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche (considerati, tra l'altro, i pagamenti, le compensazioni di crediti riportati dall'anno precedente e i rimborsi infrannuali richiesti). Riassumiamo la disciplina in vista dell'adempimento del prossimo 16 marzo, evidenziando anche le novità per enti sportivi e allevatori.

Il saldo IVA inerente all'intero periodo d'imposta si determina tramite la liquidazione annuale che riassume le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche considerati, tra l'altro, i pagamenti, le compensazioni dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali richiesti.

Ai sensi dell'art. 6 DPR 542/99, l'IVA dovuta secondo la dichiarazione annuale deve essere pagata entro il 16 marzo di ciascun anno. Pertanto, il saldo IVA inerente al 2021 deve essere pagato entro il 16 marzo 2022.

È però possibile posticipare il versamento del saldo IVA entro la scadenza fissata per il pagamento delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), aumentando l'importo da pagare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.

Il pagamento del saldo IVA si può ulteriormente differire al trentesimo giorno successivo al termine di versamento delle imposte sui redditi. In quel caso, per il pagamento va considerata un'altra maggiorazione dello 0,4% da applicare sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni), già aumentata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il saldo IVA per il 2021 può essere, pertanto, pagato entro:

  • il 16 marzo 2022 (scadenza ordinaria);
  • il 30 giugno 2022, con un aumento dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria (ossia aumento dell'1,6%);
  • il 22 agosto 2022 (siccome il 30 luglio 2022 cade di sabato e, quindi, viene applicato il rinvio all'1 agosto 2022 ed, applicando la sospensione feriale, si può beneficiare di un ulteriore rinvio al 20 agosto 2022 che, però, è anch'esso un sabato e quindi occorre slittare al lunedì successivo, 22 agosto 2022), con altro aumento dello 0,4%, calcolato anche sulla precedente (aumento complessivo pari al 2,0064%).

Modalità di versamento

Il saldo IVA che risulta dalla dichiarazione annuale può essere pagato:

  • in un'unica soluzione;
  • o, a rate, in base all'art. 20 D.Lgs. 241/97 (con una maggiorazione di interessi dello 0,33% al mese della somma di ogni rata successiva alla prima).

Il pagamento deve essere eseguito, con il modello F24, specificando:

  • il codice tributo “6099” in corrispondenza dell'ammontare del saldo IVA;
  • il codice tributo “1668” in corrispondenza dell'importo dovuto a titolo di interessi da rateizzazione;
  • il 2021 quale “anno di riferimento”.

Versamento in un'unica soluzione

In caso di versamento in un'unica soluzione, il modello F24 va preparato specificando:

  • nel campo relativo agli importi a debito, l'importodell'imposta dovuta (saldo IVA), maggiorato dell'eventuale interesse dello 0,4% previsto per il rinvio dei pagamenti (tale importo, indicato cumulativamente, deve essere versato con codice tributo “6099”);
  • nel campo inerente alla rateizzazione, il codice “0101”.

Versamento rateale

Per quanto stabilito dall'art. 20 D.lgs. 241/97, si può rateizzare il pagamento dell'IVA in una quantità di rate che va da un minimo di 2 a un massimo di 9.

Il numero delle rate è scelto dal contribuente, tenendo conto, però, che il pagamento a rate si deve concludere a novembre.

Il versamento deve essere eseguito con rate mensili di pari ammontare, inclusi gli interessi mensili (0,33%) a iniziare dalla seconda rata.

Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro la scadenza prevista per il versamento del saldo in un'unica soluzione (16.3.2022, oppure 30.6.2022 o 22.8.2022 in caso di versamenti differiti). Il pagamento delle altre rate deve essere eseguito entro il 16 di ogni mese successivo (salvo differimenti laddove la scadenza coincida con un sabato, un giorno festivo o il periodo feriale).

Ai sensi dell'art. 5 c. 1 DM 21 maggio 2009, gli interessi da rateizzazione ex art. 20 D.Lgs. 241/97 sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Il relativo importo è calcolato in modo forfetario, considerando la quantità di giorni che passano fra la scadenza della prima rata e quelle successive, indipendentemente:

  • dall'eventuale rinvio al primo giorno lavorativo seguente, se la scadenza per il pagamento della rata risulta cadere di sabato o di giorno festivo;
  • dal giorno in cui il versamento viene effettivamente eseguito.

Ai fini del calcolo, i mesi si considerano tutti di 30 giorni.

Pertanto, in caso di rateizzazione a partire dal 16 marzo 2022, gli interessi saranno dovuti nella misura dello 0,33% in occasione del versamento della seconda rata, nella misura dello 0,66% in occasione della terza rata, ecc.

Se il pagamento della prima rata viene eseguito entro i termini differiti del 30.6.2022 o del 22.8.2022, le maggiorazioni degli interessi saranno calcolate sull'importo a saldo già maggiorato, rispettivamente dell'1,6% e del 2,0064%.

Novità 2022

Enti sportivi

Ai sensi della L. 234/2021, sono sospese le scadenze dei pagamenti IVA nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali con sede legale o operativa o domicilio fiscale sul territorio italiano e operano nel campo di competizioni sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I pagamenti sospesi sopra citati devono essere eseguiti, senza applicare interessi e sanzioni:

  • in un'unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
  • o, per il 50%, in 7 rate mensili (dello stesso ammontare) da maggio a novembre 2022 e, per il 50% restante, entro il 16 dicembre 2022.

Allevatori

Con l'art. 3 c. 6-quater del DL 228/2021 (conv. L. 15/2022), vi è stata una proroga al 31 luglio 2022 alle scadenze dei pagamenti IVA, con termine fra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per gli operatori che svolgono attività di allevamento suinicolo o avicolo nelle zone sopposte a restrizioni sanitarie per le emergenze della peste suina africana e dell'influenza aviaria.

I pagamenti sospesi devono essere eseguiti:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
  • oppure, in 4 rate mensili di pari ammontare da versare entro il 16 di ogni mese da settembre a dicembre 2022.

Pertanto, le misure sopra riportate riguardano anche il pagamento del saldo IVA inerente al 2021, in scadenza il 16.3.2022.