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La sostanza prevale sulla forma: fiduciaria fiscalmente trasparente nell’intestazione di quote

16 Marzo 2022 |
A pochi giorni dalla pubblicazione in GU del c.d. Decreto Energia, contenente, tra l'altro, la nuova proroga della rivalutazione delle partecipazioni, l'AIDC interviene sulla fiscalità delle intestazioni fiduciarie di azioni e quote a società autorizzate (Norma di comportamento AIDC 10 marzo 2022 n. 216).

A pochi giorni dalla pubblicazione in G. del c.d. Decreto Energia (DL 17/2022), contenente, tra l'altro, la nuova proroga della rivalutazione delle partecipazioni, l'AIDC interviene sulla fiscalità delle intestazioni fiduciarie di azioni e quote a società autorizzate.

La Norma di comportamento n. 216 fa il punto sulla disciplina di dividendi e plusvalenze nel particolare caso in cui le parti del rapporto siano una società fiduciaria destinataria di apposito mandato da una persona fisica non imprenditore, riprendendo peraltro una tematica già sfiorata in una propria precedente circolare (Circ. AIDC 11 marzo 2013 n. 5).

Ci si muove, pertanto, nell'ambito della particolare fattispecie di cui all'art. 1 L. 1966/39, nel cui perimetro il fiduciario è individuato in società destinatarie di specifica regolamentazione, che, sotto forma di impresa, assumono la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. In tal caso, il patto fiduciario, che interessa l'intestazione di quote e azioni, si fonda sulla c.d. fiducia germanistica: una scissione tra la titolarità del bene che resta in capo al fiduciante e la legittimazione a disporne che spetta al fiduciario.

Tale posizione è confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 27 marzo 2008 n. 28/E, che si occupa del particolare rapporto delle intestazioni fiduciarie nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni. Anche il costante orientamento giurisprudenziale, richiamato nella Norma di comportamento in commento (al pari della ridetta circolare), si è orientato verso quello che nel documento viene definito il principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria).

In dettaglio, i giudici hanno riconosciuto che, pur non potendosi parlare di fittizietà dell'intestazione, la stessa assume, in capo al fiduciario, una connotazione meramente formale, mentre il fiduciante ne conserva la proprietà sostanziale ed è, quindi, in grado di disporne direttamente (Cass. 14 ottobre 1997 n. 10031). Più chiaramente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni strumentalmente intestati alla società fiduciaria (Cass. 21 maggio 1999 n. 4943). Sul punto, non sembra inconferente ribadire che la Norma di comportamento si muove nell'ambito della citata normativa speciale a cui soggiacciono le società fiduciarie. Differente è la posizione della giurisprudenza, ma anche della dottrina, nel caso in cui il fiduciario sia soggetto diverso (es. persona fisica). In tal caso l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza dell'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. 27 novembre 1999 n. 13261 e Cass. 21 marzo 2016 n. 5507).

L'applicazione del principio sostanziale in presenza di una società autorizzata, diffusa nella prassi dell'Amministrazione finanziaria, risulta ben riepilogata nella risoluzione n.136/2006, laddove si afferma, in definitiva, che “l'intestazione fiduciaria non modifica il soggetto di imposta passivo identificabile sempre e comunque nel fiduciante”: in questo stesso senso anche la successiva risoluzione n. 201/2008. In sintesi, la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria. Si tratta, in buona sostanza, dell'applicazione, da un lato, del modello della “fiducia germanistica” nel caso di intestatario società fiduciaria (come già anticipato) e, dall'altro, di quello della “fiducia romanistica” nell'ipotesi di fiduciario persona fisica.

Individuata la declinazione tributaria della particolare fattispecie trattata dalla norma di comportamento, il passo successivo è il dettaglio operativo delle norme di riferimento applicabili.

Per quanto concerne i dividendi si applicheranno, al fiduciante persona fisica non imprenditore, gli artt. 44 e 47 TUIR. La legge di Bilancio 2018 (art. 1 c. 999 e s. L. 205/2017) ha modificato la disciplina, prevedendo un trattamento fiscale uniforme sia delle partecipazioni qualificate che di quelle non qualificate. Infatti, è stata introdotta, per entrambe le fattispecie, l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% e un regime transitorio con parziale sopravvivenza delle precedenti disposizioni.

In dettaglio, l'emittente, in funzione delle apposite attestazioni fornite dalla società fiduciaria sulle caratteristiche soggettive del fiduciante, applicherà sempre la ritenuta 26% per le partecipazioni non qualificate, mentre bisognerà attendere la fine del periodo transitorio affinché tale regola venga applicata in maniera generalizzata, e quindi anche per le partecipazioni qualificate. In tale ultimo caso, infatti, la norma transitoria (art. 1 c. 1006 L. 205/2017) prevede che per le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022, formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continui ad applicarsi la disciplina previgente, con l'imponibilità, in regime dichiarativo, della quota parte dell'utile distribuito secondo i limiti tempo per tempo susseguitisi (40%, 49,72% o 58,14%). Nel particolare caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all'estero, la ritenuta sarà operata dalla società fiduciaria.

Il principio di prevalenza della sostanza, riportato nella norma di comportamento, definisce anche il regime fiscale applicabile in caso di cessione a terzi della partecipazione da parte di persone fisiche non imprenditori. In tale caso si applicheranno gli artt. 67 e 68 TUIR e, con particolar riguardo al costo di sottoscrizione o di acquisto da terzi, si farà riferimento a quanto sostenuto dal fiduciante. In merito l'Associazione evidenzia che nessuna rilevanza assume il valore della partecipazione alla data di conferimento del mandato fiduciario, non formandosi un corrispettivo per il trasferimento dell'intestazione fra mandante e società fiduciaria. Il tutto in linea con la trasparenza della società fiduciaria in tale ambito tributario.

La norma di comportamento, non discostandosi dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza di legittimità consolidatesi sul tema, ha sostanzialmente riannodato le fila della disciplina applicabile alla fattispecie in commento al fine di richiamare la possibilità per il fiduciante - persona fisica non imprenditore - di accedere alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni non quotate, originariamente prevista dall'art. 5 L. 448/2001 e da ultimo ulteriormente prorogata dall'art. 29 del citato Decreto Energia.

Attesa la natura negoziale del mandato fiduciario, il requisito del possesso della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione (fissata al 1° gennaio 2022 dalla nuova disposizione) dovrà essere, sostanzialmente, rispettato dal fiduciante. Al di là degli obblighi legati alla perizia giurata da redigere entro il prossimo 15 giugno 2022, nella particolare fattispecie analizzata dall'Associazione, il versamento dell'imposta sostitutiva, fissata al 14%, sarà effettuato a cura e nome del fiduciante, con indicazione nella propria dichiarazione dei redditi.