News

Il veicolo adibito all’attività professionale può essere pignorato?

08 Aprile 2022 |
Roberta Castaldi
Roberta Castaldi
L'autoveicolo che viene adibito allo svolgimento dell'attività lavorativa e/o professionale è impignorabile in quanto necessario all'espletamento di attività funzionali alla sopravvivenza (Trib. Torino 4 febbraio 2022 n. 479).

L'autoveicolo necessario al debitore per svolgere attività lavorativa non è pignorabile, così ha deciso il Tribunale di Torino in una recentissima pronuncia, trovandosi ad esaminare l'opposizione all'esecuzione del debitore/lavoratore, il quale si è opposto al pignoramento sul proprio autoveicolo, risultato poi essere funzionale e necessario allo svolgimento all'attività di agente di commercio.

Il debitore aveva infatti dimostrato che il veicolo pignorato era fondamentale per lo svolgimento della propria attività di agente di commercio e che, in mancanza, il dover sostenere spostamenti attraverso le due regioni assegnategli dall'azienda con i mezzi pubblici gli avrebbe creato delle difficoltà oggettive, con l'ipotesi molto reale di mettere a rischio i proventi dell'attività e, dunque, i mezzi di sussistenza.

L'assunto generale secondo cui "il debitore garantisce l'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 c.c.) ha visto l'applicazione nel corso degli anni e di alcune riforme, di limiti ben precisi.

Il Legislatore infatti, ben conscio della sacralità di tutti quei mezzi volti a garantire la conservazione della garanzia patrimoniale, ha inteso però bilanciarne la portata alla luce di necessità obiettive e basilari nella vita dell'individuo.

L'impignorabilità o l'impossibilità di sottoporre al fermo amministrativo il veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale ha portato il Tribunale a concludere in favore dell'accoglimento dell'opposizione svolta dal debitore, è solo una delle eccezioni elaborate nel corso degli anni.

Il Tribunale ha infatti osservato che, sebbene il diritto del procedente fosse fondato ed oggettivo, il diritto del debitore di svolgere l'attività lavorativa evitando l'aggravio di spese e fatica derivante dall'utilizzo dei mezzi pubblici in luogo del veicolo pignoramento, fosse da ritenersi prevalente. Nel bilanciamento degli interessi, in questo caso, il diritto di credito viene compresso in favore del diritto al lavoro, con tutto ciò che ne consegue.

Allo stesso modo del veicolo utilizzato per il lavoro, non sono pignorabili:

  • l'autoveicolo del disabile, necessario ai suoi spostamenti;
  • l'autoveicolo acquistato con i benefici della L. 104/92;
  • l'autoveicolo utilizzato dalla persona malata per recarsi nei luoghi di cura;
  • l'unica auto appartenente al nucleo familiare in quanto necessaria a soddisfare le necessità della famiglia.

La ratio applicata poi ad altre categorie merceologiche è chiara, in quanto il Legislatore ha inteso consentire al debitore di proteggere tutti i beni necessari alla vita quotidiana, proteggendo al tempo stesso anche la garanzia patrimoniale del creditore: se il debitore infatti può continuare a lavorare (come nel caso di specie), continuando a percepire lo stipendio o comunque i proventi dell'attività lavorativa, potrà poi far fronte al proprio debito.

Non a caso infatti, al pari dell'auto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, esiste una molteplicità di beni impignorabili o pignorabili solo in parte, proprio per non compromettere i mezzi di sostentamento: la prima casa, lo stipendio e la pensione (se non nei limiti del quinto), il vestiario ed i beni strettamente personali (con eccezione dei beni mobili registrati o beni mobili di grande valore), gli oggetti sacri, tutti i beni necessari allo svolgimento della professione (si pensi, ad esempio, al pc aziendale pignorabile solo per un quinto).

Sono allo stesso modo pignorabili, limitatamente al quinto, l'assegno NASPI e la pensione di reversibilità.

Per i beni in cointestazione, la quota di pignorabilità è pari al 50%, quella cioè appartenente al debitore: in caso di esecuzione forzata, una volta escusso il 50% il restante del ricavato dalla vendita deve essere riconsegnato al debitore.

Insomma, il creditore, prima di avviare una qualsiasi azione esecutiva volta ad aggredire i beni del debitore, dovrà accertarne la natura e l'utilizzo al fine di evitare un'esecuzione infruttuosa.