730/2022: tra novità e gestione dell’obbligo dei pagamenti tracciabili30 Maggio 2022
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Sintesi del sistema della precompilata L'Agenzia delle entrate ogni anno, tendenzialmente dal mese di aprile, rende disponibile online la dichiarazione precompilata con i dati reddituali, le ritenute, la situazione dei fabbricati e dei terreni e le numerose spese oggetto di agevolazione fiscale comunicate dai vari enti al fisco. Si può accedere personalmente al modello sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (a tal fine occorre essere in possesso alternativamente: delle credenziali SPID; della Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE); della Carta Nazionale dei servizi (CNS) e delle credenziali dell'Agenzia) o, in alternativa, consentire l'accesso tramite apposita delega al proprio sostituto di imposta, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato. Rimane ovviamente la possibilità per il contribuente di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi attraverso le modalità ordinarie compilando e presentando (personalmente o tramite intermediario) il modello 730. Il modello 730 precompilato presenta un principale vantaggio: nel caso in cui il modello fornito dall'Amministrazione finanziaria venga accettato senza modifiche, è previsto che i dati relativi agli oneri indicati e forniti da soggetti terzi non siano sottoposti al controllo documentale. Operazioni prima dell'invio della dichiarazione: accettazione, modifica o integrazione Quest'anno il modello 730/2022 precompilato è stato reso disponibile dal 23 maggio, in luogo della consueta data del 30 aprile. A disporre tale proroga è stato l'art. 10-quater DL 4/2022 conv. in L. 25/2022 c.d. Decreto Sostegni ter. L'allungamento dei tempi è dipeso dallo slittamento del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus casa. NB: nel dettaglio si tratta delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. Il termine in questione, inizialmente fissato al 16 marzo, è stato spostato sempre dall'art. 10-quater per ben due volte, prima al 7 e poi al 29 aprile 2022. Inoltre, dal 31 maggio 2022, sul portale web dell'Agenzia, è possibile: - accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata; - utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Infine, nell'applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. Se il modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei già menzionati vantaggi previsti sui controlli. Di converso, se alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall'interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista). Il modello 730 precompilato si considera accettato se viene trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella precompilata oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell'imposta. Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Le principali novità del modello 730 del 2022 Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti: - riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a € 1.200; - credito d'imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a € 40.000 per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA; - superbonus: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%; - colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; - recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; - bonus mobili: è innalzato a € 16.000 e il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione; - spese veterinarie: è stato innalzato a € 550 il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione; - spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a € 1.000, solo se il reddito complessivo non supera € 36.000; - comparto sicurezza: è stato innalzato a € 609,50 l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (DPCM 27 ottobre 2021); - depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; - locazioni brevi: dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. L'obbligo dei pagamenti tracciabili L'art. 1 c. 679 L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/97. L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Il successivo c. 680 della legge di bilancio 2020 ha previsto che la predetta disposizione di non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle seguenti spese sostenute: - per medicinali e di dispositivi medici; - per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Pertanto, per tali spese resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte (es. in contanti), senza perdere il diritto alla detrazione. Pagamenti tracciabili: il caso della spesa anticipata da un familiare La Risp. AE 19 ottobre 2020 n. 484 ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato il contribuente deve dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento (es. ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale, MAV, ecc.). In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Secondo l'Agenzia, pertanto, è possibile utilizzare la carta bancomat intestata a un familiare per pagare le proprie spese detraibili, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza, inoltre, deve essere supportata dalla dichiarazione dell'intestatario che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa al familiare. |