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Forma della risoluzione consensuale del preliminare di vendita

16 Giugno 2022 |
La Redazione
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Dopo la stipula di un preliminare di vendita, può accadere che le parti, a seguito della mancata concessione del mutuo al promissario acquirente, non addivengano alla stipula del definitivo: per risolvere il preliminare è necessario un atto scritto o è sufficiente il mutuo dissenso? Sulla questione è intervenuta la Cassazione (Cass. 8 giugno 2022 n. 18390).

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardanteil trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari (ad esempio un preliminare di vendita) deve avere la forma scritta ad substantiam.

Ne consegue che:

  • le parti non possono appellarsi ad un mutuo dissenso avvenuto attraverso un semplice comportamento di fatto;
  • nonostante il promittente venditore abbia dimostrato disinteresse alla conclusione del preliminare non chiedendone l'adempimento e poi vendendo l'immobile ad un terzo, il promissario acquirente non ha comunque diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto prezzo.

Nel caso concreto, era stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita e la parte promissaria acquirente aveva versato un acconto prezzo. Successivamente, a seguito della mancata concessione del mutuo, non era addivenuta alla stipula del contratto definitivo e la parte venditrice non aveva avanzato alcuna domanda di adempimento o di ulteriori danni e aveva poi venduto l'immobile ad un terzo. La parte promissaria acquirente ricorreva in giudizio per la restituzione dell'acconto versato: la corte d'appello, ribaltando l'esito del giudizio di pri...

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