Dottrina / Riviste

I trasferimenti delle partecipazioni societarie: i patti parasociali

27 Giugno 2022 |
Attraverso un patto parasociale, i soci possono regolare e stabilizzare l'assetto proprietario, definire le regole di voto, la cessione ed il trasferimento delle quote e/ delle azioni, definire il governo della società anche in maniera difforme a quanto previsto nello statuto. I patti parasociali possono essere adeguati in funzione delle mutate esigenze, hanno effetto soltanto tra i suoi sottoscrittori ed hanno una durata limitata nel tempo.

1. Premessa

La società di capitale (s.r.l. e s.p.a.) rappresenta la struttura maggiormente diffusa nell'ambito del nostro sistema economico.

La regola organizzativa prevista dalla legge, per questo tipo di società è la piena libertà, riconosciuta ai soci delle società di trasferire onerosamente o gratuitamente le partecipazioni (art. 2469 c.c.), contrariamente a quanto accade nelle società di persone, dove le partecipazioni possono essere trasferite solo con il consenso di tutti i soci, o da una maggioranza qualificata nelle società in accomandita semplice (art. 2322 c.c.), se la quota trasferita fosse quella del socio accomandante.

La circolazione delle azioni o delle quote societarie è quindi di regola libera, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo ovvero salvo accordi tra i soci o tra alcuni di essi definiti attraverso i c.d. patti parasociali

Dal punto di vista giuridico il legislatore ammette alcuni limiti alla circolazione delle azioni o delle quote che possono essere distinti in limiti legali, stabiliti dalla legge, e limiti convenzionali, stabiliti mediante accordi direttamente dai soci.

I limiti legali impediscono che le azioni o quote siano liberamente...

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