I trasferimenti delle partecipazioni societarie: i patti parasociali27 Giugno 2022
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1. Premessa
La società di capitale (s.r.l. e s.p.a.) rappresenta la struttura maggiormente diffusa nell'ambito del nostro sistema economico. La regola organizzativa prevista dalla legge, per questo tipo di società è la piena libertà, riconosciuta ai soci delle società di trasferire onerosamente o gratuitamente le partecipazioni (art. 2469 c.c.), contrariamente a quanto accade nelle società di persone, dove le partecipazioni possono essere trasferite solo con il consenso di tutti i soci, o da una maggioranza qualificata nelle società in accomandita semplice (art. 2322 c.c.), se la quota trasferita fosse quella del socio accomandante. La circolazione delle azioni o delle quote societarie è quindi di regola libera, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo ovvero salvo accordi tra i soci o tra alcuni di essi definiti attraverso i c.d. patti parasociali Dal punto di vista giuridico il legislatore ammette alcuni limiti alla circolazione delle azioni o delle quote che possono essere distinti in limiti legali, stabiliti dalla legge, e limiti convenzionali, stabiliti mediante accordi direttamente dai soci.
I limiti legali impediscono che le azioni o quote siano liberamente... Contenuto riservato agli abbonati. |