La clausola sociale nel contratto collettivo29 Giugno 2022
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La Cassazione chiarisce la portata del contenuto dell'art. 4 CCNL Multiservizi, in relazione all'obbligo di assunzione del personale dipendente in forza alla precedente aggiudicataria in caso di cambio appalto con altra società. La Corte chiarisce che, in caso di applicazione della clausola sociale, non basta che l'appaltante dichiari l'avvicendarsi di qualsivoglia cambiamento nell'appalto per sfuggire al transito dei lavoratori proveniente dalla ditta uscente. Nell'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali dei lavoratori anche nel caso di subentro di altra ditta in corso di esecuzione di appalto, i contratti collettivi operanti in settori con un vasto utilizzo di manodopera recano al proprio interno quella che è poi stata rinominata clausola sociale. A mezzo di tale clausola il lavoratore che si trovi collocato nell'impresa uscente ha diritto ad essere riassunto nella società che subentra nella gestione dell'appalto, mantenendo il posto di lavoro. Occorre una precisazione sul punto: non tutti i contratti collettivi recano una clausola sociale. Tale clausola deve essere obbligatoriamente inserita per gli appalti in cui il costo della manodopera superi o sia pari al 50% del costo totale dell'appalto (art. 50 D.Lgs. 50/2016). Al contrario, non può essere inserita negli appalti di prestazione d'opera intellettuale, negli appalti di fornitura e negli appalti di natura occasionale. Nei casi non ricompresi nella elencazione di cui sopra, l'inserimento è facoltativo, anche se negli ultimi anni, proprio per evitare gli esuberi dei lavoratori assunti per lo svolgimento di una determinata commessa (con conseguente contenzioso), i contratti di categoria recano la clausola sociale. Con riguardo al caso esaminato, rispetto ad altre tipologie di contratti collettivi, il CCNL Multiservizi è applicato nei settori e nelle attività che gestiscono un grande flusso di personale; accade quindi che un'impresa assuma un considerevole numero di lavoratori che, in assenza di una qualsiasi tutela di legge, si troverebbe senza lavoro al cessare dell'appalto per subentro di altra azienda. La clausola contenuta nel CCNL in esame prevede, pertanto, che al ricevimento della comunicazione della cessazione della commessa da parte della stazione appaltante, l'appaltatrice ne dia comunicazione alle associazioni sindacali di riferimento così da aprire un tavolo di trattative, cui parteciperà anche la nuova azienda subentrante. Nella comunicazione di apertura della procedura c.d. "di cambio appalto" verranno messe a disposizione le liste dei lavoratori impiegati, la durata del contratto, il livello di inquadramento, glio rari di attività e ogni altra informazione utile al passaggio con la nuova aggiudicataria del contratto di appalto. Da questo punto in avanti, possono aprirsi diversi scenari. Spesso, le subentranti non si presentano agli incontri di coordinamento con le associazioni di categoria per il passaggio dei lavoratori che, in assenza di cambio alle dipendenze della nuova società, si ritrovano con un contratto ufficialmente cessato. A quel punto l'azienda presso la quale sono collocati può valutare la stabilizzazione del contratto a tempo determinato, oppure può scegliere di cessare il contratto, restando però tenuta al pagamento delle retribuzioni a scadenza del contratto stesso. Altre volte, accade che il cambio appalto vada a buon fine e che i lavoratori che vogliono, passino con l'azienda subentrante, proseguendo il rapporto di lavoro. Accade anche che, al momento del cambio appalto, cambino le condizioni di assunzione per i lavoratori transitanti: orari, retribuzione, contratto collettivo di riferimento, ed è proprio questa l'ipotesi analizzata dalla Corte. Nel caso di specie, infatti, l'azienda subentrante manifestava alle organizzazioni di categoria dei cambi organizzativi nello svolgimento della commessa, deducendo di aver sottoscritto sempre con l'associazione sindacale, ma non con il lavoratore, un accordo secondo cui l'orario lavorativo era di un'ora al giorno. Deduceva altresì di non fare parte di nessuna delle associazioni di categoria firmataria del CCNL Multiservizi che pertanto non era applicabile al rapporto col lavoratore. La Corte, nel concludere per il rigetto del ricorso proposto dall'azienda, osservava che i cambi organizzativi all'interno della commessa non potevano produrre come risultato il sollevare l'azienda subentrante dall'obbligo di assumere il lavoratore collocato con l'impresa uscente, osservava altresì che l'accordo per un'ora lavorativa giornaliera non era stato sottoscritto col lavoratore, ma con i sindacati, e che pertanto non era opponibile al dipendente. Concludeva, inoltre, che sebbene non aderente alle associazioni firmatarie del CCNL Multiservizi, l'Azienda nei fatti lo applicava, non potendosi discostare da quanto ivi previsto. Alla luce di tutto quanto appena osservato, non si può che osservare come la clausola sociale, ove ben applicata, presenti innumerevoli vantaggi nel passaggio di consegne negli appalti: consente una continuità delle attività lavorative, evitando interruzioni delle lavorazioni nel periodo di subentro della nuova azienda; mantiene i livelli occupazionali di quei dipendenti che passando da un appalto ad un altro possono poi trovarsi stabilizzati; limita i conteziosi ove i parametri orari e retributivi vengano mantenuti con un congruo equilibrio. |