Mensilità aggiuntive per lavoratori dipendenti: la quattordicesima04 Luglio 2022
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Così come la tredicesima, anche la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva, addizionale rispetto alla retribuzione mensile ordinaria, corrisposta al lavoratore dipendente secondo i termini stabili dal CCNL applicato in azienda. Tale mensilità aggiuntiva è considerata “retribuzione differita” in quanto, seppur maturando di mese in mese, non viene erogata ogni mese ma una volta all'anno, di norma in prossimità del godimento delle ferie estive (infatti chiamata anche Gratifica Feriale). Il valore della quattordicesima mensilità è dato dalla somma dei singoli ratei che il dipendente matura per ogni mese in cui risulta in forza presso il medesimo datore di lavoro. Il periodo di maturazione di norma decorre da luglio a giugno dell'anno successivo. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il riconoscimento o meno della quattordicesima, l'ammontare (alcuni contratti prevedono un valore ridotto) e la scadenza entro cui questa debba essere versata ai lavoratori (ad esempio nel settore agricolo la quattordicesima è erogata nel mese di aprile di ogni anno). La contrattazione di secondo livello (contratti aziendali) può comunque derogare le previsioni di cui al CCNL applicato prevedendo condizioni migliorative per i lavoratori. L'ammontare della quattordicesima è di norma pari alla retribuzione lorda prevista per il mese di erogazione; nel caso in cui, quindi, la liquidazione dovesse avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, l'importo della mensilità aggiuntiva sarà pari alla retribuzione di giugno.
Come anticipato, ai fini della maturazione della mensilità aggiuntiva si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l'azienda ad eccezione delle assenze che non consentono la maturazione del rateo della mensilità aggiuntiva, come ad esempio:
Vi sono poi alcune situazioni in cui, sebbene il lavoratore non presti alcuna attività lavorativa, matura in ogni caso il diritto alla quattordicesima mensilità. Si tratta di assenze a fronte delle quali il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro. A titolo di esempio si indicano i seguenti istituti:
A fronte delle assenze che non consentono la maturazione del rateo mensile o di periodi parzialmente in forza presso l'azienda sarà necessario riproporzionare l'importo della quattordicesima sulla base delle predette assenze che non prevedono la maturazione della mensilità aggiuntiva. Nelle ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, infatti, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima per i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. N.B. La frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata come mese intero di maturazione del rateo di quattordicesima, mentre non rileva a tal fine la frazione di mese inferiore a 15 giorni. Erogazione mensile della quattordicesima È possibile, previo accordo aziendale oppure individuale, prevedere l'erogazione mensile del rateo maturato della mensilità aggiuntiva. In tali ipotesi è comunque necessario verificare che il totale dei 12 ratei sia uguale alla somma che sarebbe spettata al lavoratore in caso di pagamento della quattordicesima mensilità in un'unica soluzione alla scadenza stabilita dal CCNL di riferimento. Le somme riconosciute a titolo di quattordicesima sono soggette a contribuzione INPS e tassazione IRPEF al pari della retribuzione ordinaria mensile. Casi di esclusione dell'erogazione della quattordicesima Oltre ai dipendenti cui si applicano CCNL che non prevedono la quattordicesima mensilità (ad esempio CCNL metalmeccanica industria, gomma plastica industria, contratti del settore artigiano), la mensilità aggiuntiva non spetta altresì a:
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