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Tirocini in azienda: come orientarsi in attesa delle nuove linee guida?

11 Luglio 2022 |
Simone Cagliano
Le nuove linee guida per l'utilizzo dei tirocini in azienda, previste dalla Legge di Bilancio 2022, ancora non si riscontrano. Come anche chiarito dall'Ispettorato del lavoro, sino al recepimento delle nuove disposizioni da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Fonte: Quotidianopiù

Tra le diverse misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è emersa la volontà del legislatore di contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari. Nel dettaglio, è stato previsto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della citata legge - quindi entro il 30 giugno 2022 - Governo e Regioni avrebbero dovuto emanare nuove linee guida, che ad oggi non si riscontrano.

Tale istituto, si ricorda, è una misura formativa di politica attiva finalizzata all'acquisizione di competenze professionali o all'inserimento o reinserimento lavorativo di un soggetto all'interno di un contesto lavorativo. Rappresenta, dunque, un percorso attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, viene concretamente in contatto con il mondo dell'impresa, formandosi direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. In ragione di quanto appena precisato, si ritiene utile valutare come gestire tale istituto nell'attesa della pubblicazione delle nuove linee guida.

Il tirocinio

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo, e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.

Esistono due tipi di tirocini:

  • i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome. A livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini". In proposito, si ricorda che in sede di Conferenza Stato-Regioni, le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento extracurriculari sono state previste con un primo accordo del 24 gennaio 2013 – che non è stato pienamente recepito in modo uniforme da tutte le regioni – ed un secondo del 25 maggio 2017.

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante che nominano un tutor ciascuno al fine di aiutare il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Nuove linee guida

L'art. 1, c. 720, L. 234/2021 definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni avrebbero dovuto concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

In proposito, si evidenzia che tali principi, come già avvenuto per le linee guida varate in materia di tirocini nel 2013 e nel 2017, dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.

In riferimento a quanto appena descritto, giova ricordare che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota INL 21 marzo 2022 n. 530 – attraverso cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 – ha specificato che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Disposizioni immediatamente vigenti

Accanto a previsioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto ulteriori disposizioni che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore, che sono state ulteriormente chiarite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota INL 21 marzo 2022 n. 530.

a) Indennità di partecipazione

Seppur l'art. 1, c. 726, L. 234/2021 abbia abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-36 dell'art. 1 L. 92/2012, permane, in forza del nuovo comma 721 lett. b), il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall'art. 1, c. 34, L. 92/2012 ora abrogato.

Ne consegue che la sanzione prevista dal successivo comma 722 – secondo il quale “la mancata corresponsione dell'indennità di cui al comma 721 lett. b) comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. 689/81” – troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.

b) Ricorso fraudolento al tirocinio

Secondo l'INL, al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dallo stesso Ispettorato con Circ. INL 18 aprile 2018 n. 8. Inoltre, è stato chiarito che la condotta fraudolenta del soggetto ospitante, con l'impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, comporta l'applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/94), volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione, mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria.

c) Comunicazioni al Centro per l'impiego e obblighi di sicurezza

L'obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, DL 510/96 conv. in L. 608/96, si ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.

In merito agli obblighi di sicurezza, infine, si ricorda che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008”.

Secondo l'INL l'inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall'art. 2, c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L. 196/97, e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l'applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.