Dottrina / Giurisprudenza commentata

Simulazione relativa soggettiva: tra forma del contratto dissimulato e prova dell’accordo simulatorio

25 Luglio 2022 |
Roberta Seminara

In caso di interposizione fittizia di persona, il requisito di forma deve essere posseduto dal contratto simulato; tuttavia, se l'acquirente effettivo partecipa al contratto dissimulato, in qualità di rappresentante del venditore, è sufficiente che la prescrizione formale sia rispettata dal negozio simulato.

Massima

In tema di interposizione fittizia di persona, nel caso in cui il contratto simulato sia stato concluso alla presenza di tutte le parti coinvolte nella simulazione, è sufficiente che il requisito di forma ad substantiam sia rispettato dal contratto apparente. Distinto è il piano probatorio dell'accordo simulatorio: nel giudizio promosso dall'interponente nei confronti del simulato acquirente la prova può essere fornita solo a mezzo di atto scritto che può essersi formato anche dopo la stipula del negozio simulato, in quanto la controdichiarazione è soggetta alle regole della forma scritta ad probationem e non ad substantiam.

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