Simulazione relativa soggettiva: tra forma del contratto dissimulato e prova dell’accordo simulatorio25 Luglio 2022
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Massima In tema di interposizione fittizia di persona, nel caso in cui il contratto simulato sia stato concluso alla presenza di tutte le parti coinvolte nella simulazione, è sufficiente che il requisito di forma ad substantiam sia rispettato dal contratto apparente. Distinto è il piano probatorio dell'accordo simulatorio: nel giudizio promosso dall'interponente nei confronti del simulato acquirente la prova può essere fornita solo a mezzo di atto scritto che può essersi formato anche dopo la stipula del negozio simulato, in quanto la controdichiarazione è soggetta alle regole della forma scritta ad probationem e non ad substantiam. Contenuto riservato agli abbonati. |