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Indennità di disoccupazione per i giornalisti: a chi spetta e con quale trattamento?

28 Luglio 2022 |
Simone Cagliano
Ai giornalisti che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro è riconosciuta l'indennità di disoccupazione. La misura, il cumulo con altre indennità e i casi di sospensione sono definiti dalla Circolare INPS n. 91 del 27 luglio 2022.

Fonte: QuotidianoPiù

L'INPS, con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 è intervenuta per fornire precise istruzioni operative in riferimento all'indennità di disoccupazione dei giornalisti, secondo la disciplina di cui agli art. 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI.

Fermo restando il quadro di normativo di riferimento, l'Istituto previdenziale ha esaminato la suddetta disciplina chiarendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 e che i predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L. n. 88/1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.

Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a far data dal 1° gennaio 2024, invece, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI (artt. 1-14 D.Lgs. n. 22/2015).

Destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario

L'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 22 del Regolamento INPGI, è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro.

Sul tema si ritiene utile ricordare che detta indennità viene riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative etc.) e per dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.

Si evidenzia, inoltre, come precisato dall'INPS all'interno della circolare n.91/2022, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

In aggiunta alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai fini dell'accesso al trattamento disoccupazione, l'assicurato deve risultare iscritto all'INPGI da almeno un biennio.

Al giornalista in stato di disoccupazione viene riconosciuto:

  • trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto”: riconosciuto al giornalista che, in presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all'INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro presenti nel biennio di osservazione;
  • trattamento di disoccupazione ordinario: nei casi in cui l'assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Il sussidio straordinario, si ricorda, compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario.

Misura giornaliera dell'indennità di disoccupazione

All'interno della circolare n. 91/2022 è precisato che la base di calcolo per la determinazione della misura dell'indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media, entro il limite del massimale dell'indennità corrispondente al 60% della retribuzione mensile minima, maggiorato dell'indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. E altresì evidenziato che, fermo restando per l'anno 2022 l'importo massimo pari a 1.745,30 euro (importo massimo giornaliero pari a € 56,30), la prestazione di disoccupazione si riduce del 5% ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50%.

Sospensione dell'indennità di disoccupazione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa è stata sospesa e l'assicurato non può presentare una nuova domanda.

L'INPS ha altresì ricordato che ai fini dell'individuazione del periodo di sospensione si deve considerare la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Infine, in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.

Cumulo dell'indennità con redditi da lavoro autonomo

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'indennità di disoccupazione o parasubordinata, l'istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica:

  • il 50% del reddito da lavoro non è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50% del reddito da lavoro;
  • il restante 50% del reddito è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell'indennità medesima. Nel caso in cui detto 50% del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente il predetto limite.

Decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione

Da ultimo, l'INPS ha precisato che il beneficiario dell'indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non scelga l'indennità di disoccupazione ordinaria;
  • rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.

Nelle menzionate ipotesi la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria si realizza:

  • dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
  • dalla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l'indennità di disoccupazione;
  • dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.