Stress termico: come valutare il rischio e richiedere la CIGO29 Luglio 2022
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Fonte: QuotidianoPiù
Stress termico Nelle situazioni di stress, l'obiettivo da raggiungere è il benessere, cercando ove possibile di eliminare le fonti di stress stesso. Seppur vero che i parametri di comfort termico possono discostare da individuo ad individuo, esistono degli standard che tengono conto oltreché della temperatura, anche dell'umidità e della velocità dell'aria (in diverse combinazioni prestabilite), nonché del comfort globale (corpo intero) e locale (alcune parti del corpo). Quando il benessere microclimatico non viene garantito, il corpo umano può subire un semplice “discomfort”, oppure vere e proprie disfunzioni con conseguenze anche gravi sui lavoratori, soprattutto se tali sollecitazioni sono prolungate nel tempo. Gli effetti sulla salute dei lavoratori possono riguardare sia alterazioni a livello fisiologico che a livello comportamentale. Infatti, il corpo umano può subire dei danni derivanti dalle alte temperature (da colpi di calore ad alterazioni del sistema cardiocircolatorio) ed anche i livelli di attenzione, di concentrazione e reazione possono abbassarsi procurando gravi infortuni sul lavoro. I settori più colpiti dalla maggior frequenza di denunce di infortuni sul lavoro e di malattie professionali collegabili alle alte temperature esterne sono l'agricoltura e l'edilizia.
La sospensione dell'attività Forse anche per queste considerazioni, l'INPS già con la Circ. 1° agosto 2016 n. 139 e con il Mess. 3 maggio 2017 n. 1856 aveva previsto la possibilità che “le temperature eccezionalmente elevate – superiori a 35°C -, che impediscono lo svolgimento di lavorazioni che comportano il forte calore, possano costituire evento che può dare titolo alla CIGO”. Questa è una importantissima previsione che permette effettivamente di sospendere tutte le attività svolte in cantieri edili all'aperto, stradali, per lavori su tetti, di copertura o in facciata, per attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole o in generale che possano esporre i lavoratori alle alte temperature solari senza la possibilità di cambio di mansioni o in cui vengano impiegati materiali che non sopportano il forte calore. Tale previsione è stata ribadita dal comunicato stampa congiunto con l'INAIL del 26 luglio 2022, e nel Mess. INPS 28 luglio 2022 n. 2999 nel quale è stato precisato che sono considerate alte temperature quelle superiori ai 35°C, anche solo percepite, qualora la stessa sia superiore a quella reale. La temperatura percepita risulta infatti solitamente più elevata di quella misurata in quanto tiene conto anche di altre condizioni ambientali, quali l'umidità e la velocità del vento, e della particolare tipologia di lavorazione in atto. Il recente messaggio INPS fa proprio riferimento ai tassi di umidità ed elenca alcuni esempi non esaustivi di lavorazioni che fanno rilevare temperature percepite notevolmente più elevate delle misurate. Inoltre, una ulteriore precisazione riguarda il fatto che, indipendentemente dalla temperatura rilevata, l'INPS riconosce la domanda di CIGO in tutti i casi in cui “il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive”. Le sedi territoriali INPS sono a disposizione per fornire l'assistenza e la consulenza necessaria alla presentazione delle domande di CIGO. In generale, le indicazioni prevedono che non venga riconosciuta la domanda di CIGO per le attività svolte durante la fase mattutina in cui le temperature normalmente non raggiungono i picchi pomeridiani, almeno in certe regioni. Le imprese devono presentare comunque la relazione tecnica che certifichi la descrizione del cantiere, le lavorazioni in corso, le condizioni sopraggiunte che hanno reso necessaria la presentazione della domanda CIGO, l'impossibilità a far svolgere mansioni differenti ai lavoratori interessati. Invece le temperature valide sono verificate dall'Istituto attraverso i bollettini meteo acquisiti d'ufficio dall'Azienda Regionale per la Protezione dell'ambiente delle singole regioni o da altro organismo a questo certificato. I termini di presentazione della domanda sono gli stessi degli altri eventi metereologici.
Comportamenti da adottare Il datore di lavoro che presenti la domanda di cassa integrazione per elevate temperature deve anche aver elaborato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in cui siano esaminati i rischi di lavori svolti all'esterno, coerente con la realtà aziendale. La previsione della valutazione dei rischi da stress termico e le relative misure di mitigazione e la sorveglianza sanitaria sono richiamate anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in una nota del luglio 2021, in particolare per le attività di cantiere edili e stradali, nonché nei settori dell'agricoltura e del florovivaismo. Si tratta della valutazione del microclima, inserito genericamente tra i rischi da “agenti fisici”, che deve essere aggiornata con una cadenza almeno ogni quattro anni. Questo tipo di valutazione viene effettuata seguendo le norme tecniche nazionali o internazionali (norme UNI EN ISO) di riferimento e può, ad esempio entro certi parametri, tener conto dell'incremento di energia dovuto allo squilibrio termico dell'organismo e quindi degli scambi termici del soggetto con l'ambiente che lo circonda. La valutazione deve essere operata in corrispondenza dei periodi “peggiori”, cioè nei momenti più caldi della stagione e della giornata (per cui a metà di una giornata estiva), il c.d. “massimo rischio ricorrente”. Deve tener conto di tutte le specifiche condizioni che possono anche parzialmente aggravare il rischio, esaminando sia le mansioni svolte, che le postazioni ove si ubica il lavoratore, che l'utilizzo di DPI che possano comportare un maggior affaticamento per il lavoratore (scarpe, abbigliamento, casco), inteso come indumento che possa limitare la dispersione del calore del corpo e/o l'aumento della temperatura corporea. È importante inoltre considerare le differenze di genere e di età dei lavoratori in quanto, anche con l'aiuto del medico competente, si potrebbero individuare soggetti che siano più vulnerabili e quindi subiscano un rischio maggiore (soggetti giovani o soggetti anziani, donne, ecc..). In particolare, per il genere femminile, la valutazione deve tener conto della possibile presenza di lavoratrici in stato di gravidanza per le quali debba essere interdetta l'attività o, almeno, cambiata la mansione. Il medico competente assiste inoltre il datore di lavoro segnalando, attraverso la sorveglianza sanitaria, possibili soggetti con sensibilità particolari (uso di farmaci, patologie particolari) o in condizione di fragilità (in relazione al COVID-19) che non possano svolgere attività a temperature elevate o che necessitino di tempi di recupero maggiori. Il datore di lavoro deve prevedere delle procedure per ridurre i rischi, intesi come probabilità che si verifichino possibili danni ai lavoratori. Il contenuto delle procedure elaborate deve essere oggetto di formazione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischi da ambienti severi caldi ed anche dei loro rappresentanti e dei relativi preposti. Utile può essere prevedere una progressiva acclimatazione dei lavoratori all'ambiente caldo, la possibilità di frequenti pause in luoghi ombreggiati e ovviamente la disponibilità di acqua o altri integratori (in particolar modo sali minerali quali sodio e potassio).
Gestione del rischio caldo: il Progetto Worklimate INAIL ha pubblicato nel luglio 2022 uno studio rivolto a lavoratori, datori di lavoro e alle altre figure aziendali sugli effetti delle condizioni di stress termico e sulle modalità di prevenzione. Lo studio e le attività correlate sono frutto di un gruppo di lavoro costituito nel 2020 che ha messo a disposizione sul web tutto il materiale elaborato.
Conclusioni Il datore di lavoro può venire sanzionato se non effettua una adeguata valutazione dei rischi che preveda anche la valutazione del microclima e non individui idonee misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori. Le conseguenze nei confronti dei lavoratori sottoposti ad ambienti di lavoro severi caldi purtroppo possono essere estreme arrivando anche a danni dell'apparato cardiovascolare e ad infarti di cui potrebbe essere reputato responsabile lo stesso datore di lavoro che non abbia previsto la sorveglianza sanitaria, delle procedure scritte e non abbia impartito la formazione per ridurre al minimo i rischi. |