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Bonus ristrutturazioni edilizie: obblighi documentali del contribuente

29 Luglio 2022 |
La Circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate analizza gli adempimenti connessi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in particolare le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni.

Fonte: QuotidianoPiù

Raccolta del Fisco

Con la Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E, il Fisco offre a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisce un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni. La presente guida, tra i vari aspetti, si è soffermata anche sui bonus fiscali della ristrutturazione edilizia (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese (lavori eseguiti in proprio, lavori in condominio, unico proprietario di un intero edificio, ecc.).

In merito ai limiti della detrazione, a partire dal 26 giugno 2012, la percentuale di detrazione dal 36% è stata elevata al 50% e il limite di spesa agevolabile da € 48.000 a € 96.000. Tali limiti sono stati più volte prorogati, da ultimo fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, la detrazione spetta in misura pari al:

  • 36% per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di € 48.000;
  • 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo di spesa di € 96.000.

Interventi che danno diritto alla detrazione

L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall'art. 3 TU Edilizia. In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell'agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro sull'edilizia.

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

In linea generale, anche ai fini delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma.

Bonifico parlante

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Comunicazione all'ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori

Tale comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione dello stesso;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento di recupero.

L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri dalla data di inizio lavori, provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente (Circ. MEF 11 maggio 1998 n. 121/E, par. 8). L'eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis.

Trasmissione all'ENEA dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico

Occorre trasmettere per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, che comportano risparmio energetico. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento (Ris. AE 18 aprile 2019 n. 46/E).

Dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione (Circ. AE 1° giugno 2012 n. 19/E, risp. 1.1).

Intestazione dei documenti di spesa

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circ. AE 21 maggio 2014 n. 11/E, risp. 4.1 e Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E, risp. 2.1).

Documenti utili per la detrazione

In merito alla presente detrazione, i soggetti beneficiari della normativa devono controllare e conservare, a seconda dei casi, i presenti documenti:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
  • bonifico bancario o postale (anche online) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, ecc.);
  • autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente alla detrazione;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente;
  • per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e della ricevuta postale della raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).