Buoni pasto: tutto ciò che bisogna sapere02 Agosto 2022
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Fonte: QuotidianoPiù
Il DM 7 giugno 2017 n. 122 descrive le caratteristiche dei buoni pasto e regolamenta i rapporti tra le società di emissione e dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare l'art. 4, fissa alcune caratteristiche essenziali del buono pasto:
I lavoratori subordinati e i collaboratori possono quindi ricevere dal datore di lavoro/committente buoni pasto in forma cartaceo o elettronica, entrambi aventi la funzione di mezzo di pagamento da utilizzare in ristoranti, mense, distributori automatici supermercati. I buoni pasto possono essere riconosciuti in forma cartacea o elettronica e a seconda della tipologia avranno un diverso trattamento fiscale.
Esenzione L'ultima formulazione dell'art. 51, c. 2 lett. c, TUIR recepisce le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che è intervenuta per modificare i limiti di esenzione dei buoni pasto segnando un'importante differenza tra quelli cartacei e quelli elettronici. La soglia di esenzione per quanto riguarda i buoni pasto cartacei si riduce da € 5,29 a € 4,00, rendendo quindi meno conveniente questa modalità di fruizione del buono. Fanno eccezione i buoni erogati agli addetti ai cantieri edili, per i quali la soglia di esenzione rimane invariata. Per quanto concerne invece i buoni pasto elettronici la Legge di bilancio, con l'obiettivo di renderli più appetibili, ha innalzato la soglia di esenzione a 8,00 euro.
Cumulabilità Come detto in precedenza i buoni pasto sono cumulabili fino ad un limite di 8. Ciò significa che per ogni transazione non potranno essere utilizzati più di 8 buoni. Tale limitazione in passato ha creato dubbi con riferimento al trattamento fiscale dei buoni per l'importo che eccede l'ottavo. A tal proposito con il Principio di Diritto n. 6 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 51 TUIR che si riferisce ai limiti di esenzione per ciascun buono, opera a prescindere dei buoni utilizzati, pertanto il limite di cumulo si riferisce esclusivamente alla modalità di utilizzo dei buoni e non influisce sulla relativa tassazione che andrà valutata con riferimento al valore nominale del singolo buono.
Buoni pasto e franchigia di esenzione fringe benefit Un altro dubbio emerso in fase di prima applicazione dei buoni pasto si ricollega alla disposizione relativa alla cumulabilità di un massimo di otto buoni. In particolare il Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 espresso dall'Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio circa la riconducibilità del valore eccedente la soglia di esenzione, all'interno della franchigia per i fringe benefit stabilita in € 258,23. Si ricorda che l'art. 51, c. 3 ultimo periodo, TUIR stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ai 258,23 euro. Per quanto riguarda le retribuzioni in denaro, continua a trovare applicazione la norma secondo cui costituisce reddito da lavoro dipendente e assimilato qualunque somma in denaro corrisposta al dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro. Con riferimento al ticket, l'assegnazione agli stessi di un valore nominale, porta a escludere che gli stessi siano riconducibili a retribuzione in natura. Pertanto l'importo del valore nominale che eccede la soglia di esenzione non potrà essere ricondotto alla disciplina sui fringe benefit di cui all'art. 51, c. 3, TUIR in quanto riservata alla retribuzione in natura e non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Categorie di dipendenti o ad personam? Come confermato dalla Circ. MEF 23 dicembre 1997 n. 326 e Circ. MEF 16 luglio 1998 n. 188, perché trovino applicazione le disposizioni in materia di esenzione fiscale, è necessario che i buoni pasto vengano riconosciuti alla generalità degli stessi o categorie omogenee. Le circolari hanno anche chiarito che l'espressione “categoria omogenea” utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì “a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica)”. Ad esempio “tutti gli operai notturnisti” si può considerare idoneo ad individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore in quanto permette di escludere una logica premiale ad personam.
Orario di lavoro La Ris. AE 15 dicembre 2004 n. 153 legava il riconoscimento dei buoni pasto all'effettiva osservanza della pausa pranzo. Tale disposizione è da ritenersi superata alla luce della Ris. AE 30 ottobre 2006 n. 118 e del DM 7 giugno 2017 n. 122 i quali stabiliscono che i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di cui all'art. 51, c. 2 lett. c), TUIR. Le uniche disposizioni riferite all'orario minimo che dà diritto al buono pasto possono essere contenute all'interno dei contratti collettivi.
Buoni pasto e smart working La Risp. AE 22 febbraio 2021 n. 123 chiarisce che il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 2 lett. c), TUIR, tenendo conto della sempre maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro avevano superato la necessità che il lavoratore dovesse effettuare la pausa pranzo per vedersi riconoscere i buoni.
Buoni pasto agli amministratori Un importante interpello dell'Agenzia delle Entrate è intervenuto in merito al tema del trattamento fiscale dei buoni pasto assegnati all'amministratore. Nel caso specifico la società istante ha inteso individuare nei componenti del CdA una categoria omogenea. Solo uno dei componenti percepiva un compenso per lo svolgimento dell'incarico. L'Agenzia delle entrate ha ricordato innanzitutto la natura dei redditi riconosciuti all'amministratore seguono le disposizioni di cui all'art. 51 TUIR, ivi compreso il regime di non imponibilità previsto dal comma 2 del medesimo articolo sui buoni pasto. Nell'interpello l'Agenzia ha ritenuto insussistente il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l'incarico dalla società, atteso che per lo svolgimento del suddetto incarico un solo componente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi in denaro di cui all'art. 50, c. 1 lett. c) bis, TUIR, mentre gli altri due membri svolgono l'incarico a titolo gratuito Da ciò discende che i buoni pasto riconosciuti assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 51, c. 1, TUIR. Ne consegue che i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione (compreso il percettore del compenso) non possano fruire del regime di esclusione dal reddito. L'interpello porta a concludere che solo gli amministratori o componenti di consigli di amministrazione che percepiscano il correlato compenso possano beneficiare dell'esenzione dei buoni pasto ai sensi dell'art. 51, c. 2, TUIR.
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