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Delega di funzioni

25 Settembre 2025 |

Il Testo Unico (art. 16) riconosce al datore di lavoro la facoltà di attribuire ad altro soggetto specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al ricorrere di precise condizioni. Solo rispettando tali condizioni, in particolare l'attribuzione al delegato di adeguati poteri di spesa, l'atto di delega potrà determinare l'effetto liberatorio a favore del delegante in ordine alle connesse responsabilità civili e penali.

Sommario

Il quadro normativo: brevi considerazioni introduttive

La delega di funzioni è da sempre al centro delle riflessioni riguardanti gli assetti societari, soprattutto di quelli che presentano particolari complessità organizzative, essendo la delega lo strumento attraverso il quale il vertice aziendale (datore di lavoro e, in genere, la proprietà ampiamente intesa), provvede alla distribuzione di ruoli e funzioni nell'attuazione del programma prevenzionistico.

Sebbene una regola scritta e codificata abbia trovato spazio, per la prima volta, nel D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico, su cui v. infra), il ricorso alla delega di funzioni è parte di una cultura aziendale ormai pluridecennale, resa possibile, sotto il profilo della sua coerenza con il quadro normativo di riferimento, da una attenta e costante attività di supporto da parte della giurisprudenza che ne ha, nel tempo, dettato regole e criteri per una corretta gestione.

E' noto, infatti, che nei DPR degli anni 50 (in particolare DPR 547/55 e DPR 303/56) non vi fosse riferimento alcuno all'istituto della delega. Lo stesso D. Lgs. n. 626/1994 limitava il richiamo alla delega all'art. 1, comma 4-ter, nel quale se ne disponeva il div...

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