Conguaglio di fine anno: cosa fare13 Dicembre 2023
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A fine anno, oltre che in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta deve operare il conguaglio fiscale. La tassazione fiscale applicata in busta paga nel corso dell’anno, infatti, è per sua stessa natura un’operazione presuntiva, in quanto l’esatto ammontare delle ritenute effettivamente a carico del contribuente si può stabilire soltanto nel momento in cui sono noti i redditi complessivamente percepiti nel periodo d’imposta. Il conguaglio dovrà essere contenuto nel cedolino di dicembre benché il legislatore dia la possibilità di “riaprire” i conguagli per eventuali modifiche entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta. Si deve, però, far sempre riferimento ai redditi percepiti entro il 31 dicembre. Inoltre, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori relativi al periodo stesso ma riconosciuti entro il 12 gennaio del periodo successivo (c.d. principio di cassa allargato). Se richiesto dal lavoratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro può considerare redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, ma non più in corso al 31 dicembre. La richiesta in parola è effettuata con la consegna al datore di lavoro della CU concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, compresi quelli riconosciuti da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Contenuto riservato agli abbonati. |