Un'Azienda ha concesso al proprio dipendente un prestito infruttifero che il lavoratore, con la sottoscrizione di una scrittura privata, si è obbligato a restituire in 13 rate ad importo costante, tramite trattenuta in busta paga. L'Azienda, dopo qualche mese, riceve un pignoramento presso terzi, per mancato pagamento degli alimenti per la figlia minore dello stesso lavoratore a cui era stato concesso il prestito. Stabilito che in caso di alimento la quota pignorabile è pari ad 1/3 e quindi, in caso di concorso di debiti, la quota di stipendio pignorabile è pari al 50%, ai fini della parte di stipendio pignorabile, come deve essere considerata la rata trattenuta mensilmente per il rimborso del prestito?