L’infortunio in itinere: regole e tutele del lavoratore30 Dicembre 2024
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Introduzione Dopo l'emanazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, il perimetro della nozione di infortunio sul lavoro - delineata dall'art. 2, del DPR n. 1124/1965 – è stato esteso ricomprendendo anche il c.d. “infortunio in itinere”, vale a dire l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Con la previsione di tale tipologia di infortunio, il legislatore svincola la dimensione del “luogo di lavoro”, vale a dire del luogo fisicamente deputato allo svolgimento della prestazione lavorativa, dalle tradizionali coordinate spazio temporali, inaugurando un primo embrionale processo di dematerializzazione che riceverà negli ultimi tempi una significativa accelerazione con la disciplina del lavoro agile e del lavoro dei ciclo-fattorini. Tale superamento progressivo della concezione tradizionale del luogo di lavoro esige una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa dal punto di vista spaziale che mette in crisi la regola dell'unità di luogo-lavoro. Cosicché, anche ai fini del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, è considerato luogo di lavoro: a) il luogo dove viene svolta l'attività formativa; b) ... Contenuto riservato agli abbonati. |