Salute e sicurezza del luogo di lavoro: caratteri, evoluzione, limiti e prospettive01 Aprile 2025
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Premessa Nell'ordinamento del lavoro non si rinviene una norma che delimiti espressamente che cosa s'intenda per “luogo di lavoro”, fatta eccezione per la previsione contenuta nell'art. 62, co. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che è stata introdotta ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo II del TU e, dunque, non ha una portata che può definirsi “generale”, dal momento che non è impiegabile per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e, nondimeno, in qualunque circostanza. Con tale definizione, il legislatore accoglie, nel suo limitato ambito di applicazione, una dimensione fisica del luogo in connessione funzionale con l'attività svolta dal lavoratore, rispetto alla quale è dato rilevare un probabile fattore di rischio in grado di determinare lesioni o causare danni alla sua salute. Una concezione che sembra oggi avvitarsi su sé stessa, dal momento che si assiste ad un sempre maggiore ampliamento della considerazione non più, e non solo, dei fattori di rischio tradizionali, bensì anche di quelli organizzativi. relativi alle condizioni di lavoro . Il concetto di luogo di lavoro tra esercizio del potere direttivo e assolvimento degli obblighi securitari Come è noto... Contenuto riservato agli abbonati. |