L’ammissione dei crediti di lavoro nella liquidazione giudiziale06 Ottobre 2025
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I creditori muniti di pegno o privilegio speciale su mobili L'art. 152 del Codice della crisi d'impresa disciplina i creditori assistiti da garanzie reali mobiliari, tra cui il pegno e il privilegio speciale su beni determinati. Tali crediti non soggiacciono alla regola generale della par condicio creditorum, bensì godono di diritto di prelazione sul bene garantito, nei limiti del valore del bene stesso. Nel contesto dei crediti di lavoro, ciò assume rilevanza solo residuale, dato che raramente i rapporti di lavoro subordinato sono garantiti da privilegi di natura speciale (ad esempio, ipoteche legali o pegni specifici su beni aziendali). Tuttavia, possono configurarsi casi peculiari, come:
Dal punto di vista operativo, il curatore è tenuto a liquidare i beni mobili gravati e ripartirne il ricavato in via prioritaria a favore del creditore garantito, prim... Contenuto riservato agli abbonati. |