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Lavoro all’estero – Paesi UE

23 Aprile 2026 |

I datori di lavoro che intendono impiegare lavoratori in altri Stati membri dell’UE sono tenuti a garantire il rispetto di un nucleo minimo di condizioni di tutela, conformandosi al contempo alla normativa vigente nello Stato di destinazione, nonché alle disposizioni di diritto dell’Unione e internazionale.

Sommario

Inquadramento

Il datore di lavoro che intende impiegare in un altro Stato membro un proprio dipendente è tenuto a rispettare le regole previste nello Stato di destinazione, ma anche quelle internazionali e dell’UE.

Nell'ambito della prestazione lavorativa le modalità di espatrio possano avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

  • trasferta: mobilità temporanea impartita dal datore di lavoro con previsione certa di rientro nella sede di lavoro. Il soggetto per la durata della trasferta svolge l'attività sotto la direzione del proprio datore di lavoro mentre non intercorre alcun rapporto tra il lavoratore ed il soggetto presso il quale rende la prestazione;
  • trasferimento: mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede differente rispetto al normale luogo di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento può essere disposto unilateralmente dal datore di lavoro (art. 2013 c.c.) oppure disposto in base a richiesta od esclusiva scelta del lavoratore;
  • distacco: il lavoratore viene utilizzato (distaccato) presso un soggetto terzo. Lo stesso può identificarsi tra distacco proprio e distacco improprio.

Lav...

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