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Ricorsi amministrativi al Comitato per il Lavoro: come operare?

15 Ottobre 2021 |
Francesco Geria
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro sono decisi dal Comitato per i rapporti di lavoro con provvedimento motivato. L'INL chiarisce quali sono i termini di presentazione del ricorso (Nota INL 13 ottobre 2021 n. 1551).

Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato per i rapporti di lavoro.

Il Comitato per i rapporti di lavoro

Presso le competenti sedi territoriali dell'INL è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dai seguenti soggetti:

  • direttore della sede territoriale dell'INL, che la presiede;
  • direttore dell'INPS del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente;
  • direttore dell'Inail del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato territorialmente competente.

Le competenti sedi dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro (IIL) sono le seguenti:

  • IIL Milano (competente per le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta);
  • IIL Venezia (competente per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto);
  • IIL Roma (competente per le regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, e Umbria);
  • IIL Napoli (che ha competenza per le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia).

Oggetto dei ricorsi

Il Comitato per i rapporti di lavoro è legittimato a decidere sui ricorsi avverso gli atti di accertamento predisposti dall'INL e dagli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

In merito alla competenza del Comitato per i rapporti di lavoro, l'INL si è espresso da ultimo con propria Nota 13 ottobre 2021 n. 1551.

In particolare, l'INL ribadisce il significato dell'espressione “sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro” che costituiscono oggetto di ricorso.

La “sussistenza” del rapporto di lavoro deve infatti essere riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l'instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l'esistenza (come ad esempio l'impiego di personale in nero e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio).

Inoltre, nell'ambito della sussistenza del rapporto di lavoro devono essere riferite le seguenti contestazioni concernenti:

  • l'illiceità del distacco transnazionale in quanto “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione” (art. 3, c. 4, D.Lgs. 136/2016). Il Comitato non è invece competente - e l'eventuale decisione dovrà essere dichiarata inammissibile - nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite ex art. 18, c. 5 bis, D.Lgs. 276/2003 (appalto e distacco privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente), in quanto in tali casi non si realizza il predetto effetto costitutivo;
  • la riconducibilità di un tirocinio nell'ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

La “qualificazionedel rapporto di lavoro va invece riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto (dato quindi per esistente), l'organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata. In tali ipotesi, quindi, si può ritenere che la competenza del Comitato sia circoscritta alla valutazione della fattispecie negoziale alla quale sono ricondotte le prestazioni lavorative.

Il Comitato, infatti, procede al riesame delle ragioni che hanno indotto l'organo di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto contrattuale rispetto all'iniziale qualificazione datane dalle parti.

In tal senso, sono ritenuti ammissibili i seguenti ricorsi:

  • ricorsi avverso i verbali di accertamento che comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e co.co.co., prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, lavoro reso dai familiari);
  • ricorsi che, pur nell'ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione contrattuale (ad esempio, da apprendistato ad un “normale” lavoro subordinato a tempo indeterminato);
  • ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 81/2015, seppure in tali contesti non si è in presenza di una vera e propria riqualificazione del rapporto, quanto piuttosto si tratta si un'estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni ex art. 2.

Sono esclusi dalle competenze del Comitato per i rapporti di lavoro i ricorsi avverso gli accertamenti aventi ad oggetto l'orario effettivo della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento di un rapporto di lavoro full-time in luogo del part-time).

Termine di presentazione del ricorso

I ricorsi devono essere inoltrati alla sede territorialmente competente dell'INL entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento al soggetto ispezionato.

Il suddetto termine di 30 giorni decorre, in caso di diffida, dalla scadenza del termine stabilito per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima in caso di ottemperanza alla diffida ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004 (30 giorni per ottemperare alla diffida + 15 giorni per il pagamento della sanzione).

Nel dettaglio, il ricorso al Comitato deve essere inoltrato presso l'IIL competente per territorio, tramite l'Ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato. L'Ufficio di raccordo dovrà pertanto trasmettere le istruttorie al Comitato (entro 30 giorni precedenti la scadenza del termine dei 90 giorni per la decisione), tempistica peraltro funzionale a verificare l'eventuale pagamento delle sanzioni in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) che determinerebbe l'estinzione del procedimento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del ricorso amministrativo.

L'Ispettorato ritiene pertanto opportuno assicurare ogni possibile forma di raccordo tra Ufficio istruente e il competente Comitato, anche successivamente allo spirare del 60° giorno dalla notifica e all'invio della relazione, al fine di aggiornare le informazioni necessarie all'adozione di una corretta decisione da parte del Comitato stesso.

Il Comitato per i rapporti di lavoro è, infatti, tenuto a pronunciarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.

Nel caso di accoglimento del ricorso, il Comitato annulla il provvedimento impugnato, rendendo inammissibile ogni successiva ed eventuale azione sanzionatoria.

Invece, decorso inutilmente il predetto termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto (cosiddetto silenzio-rigetto) e il procedimento sanzionatorio prosegue nelle forme previste. L'INL ha tuttavia precisato che l'adozione di una decisione espressa da parte del Comitato è comunque possibile, anche a fronte del superamento del termine dei 90 giorni e anche nelle ipotesi di “silenzio significativo”, purché la medesima decisione intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del predetto termine.

L'Ispettorato giunge ad una tale interpretazione anche al fine “conservare” i termini per l'espletamento delle eventuali e successive procedure di carattere sanzionatorio, quali l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, soggetta al termine prescrizionale di 5 anni.