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Le criticità dell'Assegno Unico e Universale: non spetta ai figli “inattivi”

16 Febbraio 2022 |
Francesco Geria
La disciplina dell'Assegno Unico e Universale desta alcuni interrogativi ed aspetti critici di difficile gestione: spetta ai genitori di figli “inattivi” tra i 18 e i 21 anni? E a quelli con figli tirocinanti o con contratto di apprendistato? I genitori possono rinunciare all'Assegno Unico mantenendo le detrazioni d'imposta?

A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021, pubblicato in GU 30 dicembre 2021 n. 309, istituisce l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Come funziona, quanto spetta e i requisiti necessari

L'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità.

Ma essendo una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di € 40.000. In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa.

Il beneficio così determinato prevede una quota variabile modulata in modo progressivo: si va da un massimo di € 175 per ciascun figlio minore e con ISEE del nucleo familiare fino a € 15.000, a un minimo di € 50 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000.

L'Assegno Unico e Universale, corrisposto dall'INPS a seguito di domanda presentata da un genitore, è riconosciuto anche per i figli maggiorenni ma sino a 21 anni e sarà corrisposto per un importo tra € 25 e € 50.

La misura inoltre, a decorrere sempre dal 1° marzo 2022, assorbe e contestualmente abroga alcune disposizioni attinenti il sostegno dei figli a carico. Vengono pertanto meno:

  • il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
  • l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Le criticità di norma e prassi

I figli “inattivi” tra i 18 e i 21 anni

Ma anche per l'Assegno unico e universale sorgono alcuni aspetti critici e di difficile gestione.

Come già precedentemente evidenziato la misura è ammessa anche a favore dei figli maggiorenni (di 18 anni) e sino al compimento dei 21 anni.

Per i soggetti sopra evidenziati, però, devono sussistere dei requisiti ben precisi.

Come anche evidenziato dall'INPS (Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23), per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all'art. 2, c. 1 lett. b), punti da 1 a 4 D.Lgs 230/2021, che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.Lgs. 226/2005);
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il DPCM 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il DPCM 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (DM 22 ottobre 2004 n. 270).

Da una lettura sistematica del dettato normativo ne scaturisce che sembra non rimanere più alcuna forma di sostegno a favore di genitori di figli inoccupati (c.d. Neet – Not in education, employment or training) nella fascia di età compresa tra i 18 e 21 anni.

Pertanto, salvo modifiche e ravvedimenti dell'ultima ora, ai figli “inattivi” da un lato non potrà essere riconosciuto il nuovo assegno – poiché la condizione è dimostrare d'essere, in un certo qual modo, “attivi” e dall'altro – alla luce delle abrogazioni normative – non potranno più essere riconosciute le misure in vigore sino al 28 febbraio 2022 (detrazioni per figli a carico etc).

Per assurdo il Legislatore torna a garantire una misura ai figli a carico – nella veste della detrazione d'imposta per figli a carico – per quelli maggiori di 21 anni indipendentemente dalla loro condizione “attiva”, rifacendosi solamente a quelle che sono le disposizioni fiscali per figlio a carico.

Infatti a decorrere dal 1 marzo 2022, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 12 TUIR, ai genitori sono comunque riconosciute le detrazioni per figli dichiarabili a carico se di età superiore a 21 anni e reddito non superiore a € 4.000, ovvero a € 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

Gli apprendisti

Nell'analizzare le criticità della normativa sull'Assegno Unico e Universale ai figli, la già citata Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23 puntualizza come il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

Con riferimento alla ipotesi del tirocinio non sembra possano essere sollevate osservazioni poiché tale istituto è da ricomprendere correttamente tra quei percorsi formativi sopra evidenziati quali requisiti necessari per i figli maggiorenni.

Diversa invece la precisazione dell'apprendistato. Anche se tale istituto è da annoverare tra i percorsi formativi, va da sé che lo stesso connatura un rapporto di lavoro subordinato e che pertanto non dovrebbe ricomprendere il “giovane” tra i figli a carico in quanto percettore, tra l'altro, di un reddito che – in vigenza della precedente normativa fiscale - di certo non permetteva il mantenimento “a carico”.

Forse l'Istituto voleva far intendere che tra i soggetti destinatari della misura possono essere ricompresi gli apprendisti c.d. di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di età compresa tra i 15 e 25 anni) che di certo, in particolari situazioni, non risultano essere percettori di redditi tali da poter essere mantenuti fiscalmente a carico, in rispetto alla precedente normativa (sino a € 4.000). Ma ovviamente con un limite al riconoscimento dell'Assegno Unico sino a massimo di 21 anni.

Vi è da considerare però che, già a suo tempo, l'INPS interveniva sul tema. Infatti, con la Circ. INPS 12 gennaio 2007 n. 13 l'Istituto chiariva – in merito al riconoscimento dell'ANF e ai sensi dell'art. 1, c. 11, L. 296/2006 - che, in presenza di nuclei numerosi (almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), rilevano, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Ne conseguiva che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti fossero equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti dovessero essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Per l'accertamento della qualità di studente o della qualifica di apprendista valevano le istruzioni a suo tempo fornite e tuttora valide in materia di assegni famigliari.

Di certo un ulteriore chiarimento da parte sia dell'Istituto che dei Dicasteri competenti sarebbe gradito e fornirebbe un sicuro e puntuale orientamento in una disciplina che necessita di tempo per entrare a completo regime.

Genitori che rinunciano all'Assegno

Ed infine una casistica forse lungi da essere sporadica e di scarso interesse.

Ma se, fatti i propri conti, un genitore – o meglio i genitori - volessero rinunziare al beneficio dell'Assegno Unico e Universale e chiedano di mantenere le detrazioni d'imposta sino ad oggi applicate e previste, tale richiesta risulterebbe legittima?

Anche qui poche ad oggi le risposte ufficiali ma riprendendo il testo della norma molto probabilmente la risposta apparirebbe estremamente chiara: NO.

Infatti, fatto salvo il principio che un nucleo familiare non soggiace ad alcun obbligo di presentazione della domanda per il nuovo Assegno (al massimo perde il beneficio o lo vedrà riconosciuto successivamente alla richiesta e in rispetto dei termini di presentazione), vi è da tenere in debita considerazione che la normativa afferente le detrazioni per i figli a carico (sino ai 21 anni salvo i casi particolari dei figli disabili) risulta espunta dall'ordinamento giuridico. Pertanto, non vi sarebbe nemmeno lo strumento normativo per poterne avanzare una possibile pretesa.