-
-
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U. DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE - TUD) 1234567(A).--------------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 novembre 2011; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 febbraio 2012 n. 148047.
[1] Decreto abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Per le nuove disposizioni legislative in materia doganale, vedi il D.Lgs. 141/2024 citato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 141/2024 medesimo.
[2] In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direttore/Direzione regionale delle entrate.
[3] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
[4] Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 sono state dettate norme di riordino del commercio con l'estero in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, l. 15 marzo 1997, n. 59.
[5] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
[6] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).
[7] In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.P.R. 13 settembre 1999.
-
ARTICOLO N.90
Esonero dall'obbligo di prestare cauzione1.
-
[L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate. in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta: in tal caso l'ente o la ditta deve entro cinque giorni dalla notifica della revoca prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.]
[1] Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
-