Azione di risoluzione nei confronti del contraente inadempiente fallito


07/09/2024 | Valentina Gismondi

Il contraente in bonis acquisisce il diritto alla risoluzione nei confronti de,lla controparte inadempiente dichiarata fallita a condizione che la domanda giudiziale di risoluzione, ovvero la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sia anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Lo stabilisce la Cassazione con la pronuncia del 2 settembre n. 23462.

L’impresa Alfa chiede l’ammissione al passivo del fallimento dell’impresa Beta per crediti vantati a titolo di restituzione del prezzo corrisposto in esecuzione di un contratto di appalto e a titolo di risarcimento dei danni.  L’impresa Alfa, in particolare, deduce:

a) di aver concluso con la società Beta in bonis un contratto di appalto per la fornitura e la messa in opera di un impianto per la produzione di energia elettrica;

b) di aver corrisposto una parte del prezzo e di aver sospeso il pagamento del saldo in ragione di vizi e difetti di funzionamento dell’impianto;

c) di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Cagliari al fine di verificare lo stato dell’impianto;

d) a seguito del fallimento della società Beta, di aver riassunto detto...

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