Lavoratori extra nel turismo: recupero del contributo addizionale NaSpI


17/03/2025 | redazione Memento

L’INPS, con Mess. 14 marzo 2025 n. 913, fornisce chiarimenti in merito al recupero dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti “lavoratori extra” - impiegati per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni - esponendo in Uniemens il codice causale “L810”.

L’INPS, con proprio messaggio, fornisce chiarimenti in merito al recupero dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti “lavoratori extra” – impiegati per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi – versato a partire dal 1° gennaio 2020, esponendo in Uniemens il codice causale “L810”.

Contributo addizionale NASpI: oneri del datore di lavoro

Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato, introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 28, L. 92/2012) al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, limitando, al contempo, l’utilizzo dei contratti a termine. La successiva L. 160/2019, intervento sulla normativa, ha introdotto delle eccezioni. In particolare, è stato previsto che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applichino ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori, tra cui rientrano i lavoratori extra, ossia quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi. 

Estensione delle attività esenti dal contributo addizionale NASpI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi”, ripotate nella precedente Circ. INPS 4 agosto 2020 n. 91, devono essere integrate anche con le seguenti attività:

  • mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05);
  • catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).

Queste attività rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi e, quindi, beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga precedenti

Per i periodi di paga da gennaio 2020, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale “L810”.

La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza relativi ai 3  mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio, ossia aprile, maggio e giugno.

Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:   

  • nell’elemento <CodiceCausale>, devono indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, devono inserire il valore “N”;               
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, devono indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;          
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, devono indicare l’importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del suddetto codice “L810”.

 

Fonte: Mess. INPS 14 marzo 2025 n. 913