Quota di retribuzione variabile (MBO) e reddito di lavoro dipendente


20/03/2025 | redazione Memento

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 20 marzo 2025 n. 77, ha chiarito quando concorre a formare reddito di lavoro dipendente la quota di retribuzione variabile (c.d. MBO) correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare.

Con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un sistema incentivante MBO (quota di retribuzione variabile) convertito in prestazioni di welfare che non si rivolge alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, ma al 61% dei lavoratori con qualifica Quadro e al 3% con qualifica di impiegato non soddisfa le caratteristiche di cui all'art. 51 c. 2 e 3 DPR 917/86 e pertanto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'art. 51 c. 1 DPR 917/86 statuisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività).

I beni e servizi di cui ai c. 2 e 3 del citato art. 51 DPR 917/86 restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato;
  • la contrattazione di secondo livello attribuisce al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

Nel caso di specie, la società ALFA chiede se la quota di retribuzione variabile (c.d. MBO) correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, possa essere esclusa da imposizione ai sensi del c. 2 lett. a), f), f bis), f ter) e d bis) e del c. 3 ultima parte dell'art. 51 DPR 917/86.

La suddetta quota può essere destinata ai seguenti benefit:

  • versamenti volontari integrativi a fondi pensione;
  • spese per attività ricreative ed educative, quali abbonamenti, palestra, viaggi, ecc.;
  • spese per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, erogati dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido all'università), mensa scolastica, pre e post scuola, centri estivi e invernali, testi scolastici;
  • servizi di assistenza per anziani o persone non autosufficienti;
  • acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • buoni per l'acquisto di prodotti alimentari, carburante e shopping in genere, nel limite di euro 258,23.

Come chiarito dall'AE, nel caso di specie non sono soddisfatte le caratteristiche per l'esclusione da imposizione, pertanto la MBO concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Fonte: Risp. AE 20 marzo 2025 n. 77