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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2435 ter
Bilancio delle micro-imprese1.
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[I]. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità2.
[II]. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del...
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