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- Estremi:
- Cassazione civile, 2009,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte di Appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta dalla società Alleanza Assicurazioni avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale, in accoglimento parziale della domanda di S.L., che formalmente rivestiva la posizione di produttore libero della precitata società, era stato, tra l'altro, dichiarato il suo diritto ad essere inquadrata con decorrenza maggio 92 nella qualifica di ispettore di 3^ livello con tutte le conseguenze di tipo economico e previdenziale.
I giudici di appello rilevavano: quanto al motivo concernente la prescrizione, che non era stato "censurato l'orientamento giurisprudenziale, recepito dal primo giudice, della non decorrenza della prescrizione in tutti i casi in cui, in considerazione della formale qualificazione del rapporto come autonomo (come avvenuto nella specie dal 1992 al settembre 1994) la posizione del lavoratore non è garantita direttamente" e che...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo d'impugnazione la società deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata considerazione di alcune difese svolte da Alleanza nel proprio ricorso di appello e richiama al riguardo quelle svolte da pagina 1 a 37 del ricorso in appello dove sono "riportati gli atti di primo grado al solo fine di agevolare la stessa Corte nelle proprie valutazioni complessive della vicenda" che il giudice di appello non ha voluto prendere in considerazione pronunciando in tal modo "sulla base di una rappresentazione della vicenda di causa in realtà solo parziale".
Il mezzo è infondato.
Invero, parte ricorrente, pur lamentando la mancata considerazione di alcune difese svolte da Alleanza nel proprio ricorso di appello, non specifica in quale modo tale mancata considerazione abbia inciso sul decisum del giudice di appello se non, in maniera del tutto generica, che tanto avrebbe...