• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con decreto del 15/-21 febbraio 2013, il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato, in assenza di opposizioni e nella ricorrenza dei presupposti di legge, il concordato preventivo della Cargoitalia s.p.a. in liquidazione alle condizioni di cui alla proposta, ha nominato il liquidatore giudiziale ed i componenti del comitato dei creditori, ed ha reso le ulteriori statuizioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto di nominare quale liquidatore giudiziale professionista diverso dal commissario giudiziale, ritenendo l'accumulo delle due funzioni in contrasto col requisito di cui al combinato disposto di cui alla L. Fall., art. 182, comma 2 e art. 28, comma 2.

      Ricorre avverso detto decreto Cargoitalia s.p.a. in liquidazione, sulla base di tre motivi.

      Si difendono con controricorso il liquidatore giudiziale del concordato preventivo della Cargoitalia in liquidazione ed il Commissario giudiziale del concordato...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione della L. Fall., art. 182; sostiene che nella specie si tratta di concordato liquidatorio ma non con cessione dei beni (la proposta non prevedeva alcuna cessione dei beni nè, tanto meno, la dismissione del potere dispositivo sul patrimonio del debitore o anche una diretta correlazione tra la liquidazione del patrimonio ed il soddisfacimento dei creditori).

      1.2.- Col secondo, si duole della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 182, per la nomina del liquidatore giudiziale in luogo di quello indicato nella proposta, così disattendendo il principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui la nomina giudiziale è collegata al "solo concordato preventivo con cessione dei beni che peraltro non disponga diversamente quanto alla designazione ed ai poteri del liquidatore o alle modalità di liquidazione" (Cass. 1237/2013).

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